Nullità parziale soggettiva nel contratto plurilaterale



Dalla nullità parziale oggettiva di cui all'art. 1419 cod.civ. deve essere tenuta distinta l'ipotesi della nullità di uno solo dei vincoli nel contratto plurilaterale di cui all'art. 1420 cod.civ. che, per questo motivo, può essere definita come nullità parziale soggettiva nota1 .

In questo caso la parzialità della nullità non concerne il contenuto del contratto, bensì l'aspetto soggettivo relativo alla pluralità dei vincoli nei contratti in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette alla realizzazione di uno scopo comune. L'intero contratto è nullo soltanto quando la partecipazione della parte debba essere considerata essenziale.

Si tratta, in buona sostanza, di un ulteriore figura di nullità parziale che riguarda i soli contratti con più di due parti, contrassegnati dall'avere i contraenti una comunanza di scopo nota2 : tali il contratto di società, di associazione, di costituzione di consorzio, non certamente i contratti a prestazioni corrispettive quali ad esempio la vendita, nella quale l'eventuale plurisoggettività di una delle parti non deve trarre in inganno (Cass. Civ. Sez. II, 1180/86 ).

In giurisprudenza si è tuttavia deciso che la norma possa rinvenire applicazione anche nell'ambito di contratti come la transazione, ogniqualvolta essa risulti in concreto connotata da una pluralità di centri di interesse (Cass. Civ. Sez. II, 2089/82 ).

In senso contrario si è deciso in tema di c.d. cofidejussione , per tale intendendosi la fidejussione rilasciata da più soggetti a garanzia di un'unica posizione debitoria (Cass. Civ. Sez. I, 1843/79 ).

Note

nota1

Analoga definizione in Ferroni, Le nullità negoziali di diritto comune, speciali e virtuali, Milano, 1998, p.735.
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nota2

Gli interpreti (si veda Criscuoli, La nullità parziale del negozio giuridico, Milano, 1959, p. 162; Messineo, Dottrina generale del contratto, Milano, 1952, p.64) sono, dunque, concordi nel ritenere che il fenomeno della nullità parziale soggettiva può verificarsi nel solo ambito dei contratti associativi, caratterizzati dalla partecipazione non essenziale dei soggetti coinvolti. Parte della dottrina (Carresi, Il negozio illecito per contrarietà al buon costume, in Riv. trim. dir.e proc.civ., 1949, p.29 e ss. ) però, nega che per aversi contratto plurilaterale sia necessaria la comunanza di scopo.
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Bibliografia

  • CARRESI, Il negozio illecito per contrarietà al buon costume, Riv.trim.dir.e proc.civ., 1949
  • CRISCUOLI, La nullità parziale del negozio giuridico, Milano, 1959
  • FERRONI, Le nullità negoziali: di diritto comune, speciali e virtuali, Milano, 1998
  • MESSINEO, Dottrina generale del contratto, Milano, 1952

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