Nullità parziale dell'accordo sul pagamento (interessi automatici nelle transazioni commerciali)



L'art. 7 del D. Lgs. 231/02 (con il quale è stata approntata una peculiare disciplina degli interessi moratori relativi ai pagamenti da effettuare nell'ambito delle "transazioni commerciali" tra soggetti imprenditori o tra imprese e pubbliche amministrazioni, norma modificata dalla lett. g) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192) contempla una causa di nullità parziale della clausola contenuta nell'ambito di una transazione commerciale (per tale intendendosi un contratto tra imprese avente ad oggetto forniture di beni o servizi) con la quale sia convenuto il termine del pagamento o sulle conseguenze relative al ritardato pagamento. Il meccanismo espressamente evocato è quello del combinato disposto di cui agli artt. 1339 e 1419 cod.civ..
La grave sanzione civilistica della nullità, sia pure parziale con sostituzione automatica della parte invalida, scatta quando le clausole "risultano gravemente inique in danno del creditore".

I commi II, III, IV e V dell'art. 7 del D. Lgs. 231/02 contengono una triplice discipina ed un ultima ulteriore prescrizione che riguarda soltanto la pubblica amministrazione:
a) Ai sensi del II comma del citato art. 7 "Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero."
Non v'è chi non veda come venga di fatto ad essere rimesso al giudice un notevole potere di sindacato, in base ad elementi oltremodo elastici, anche se è stato espunto il riferimento alla valutazione di cui al II comma del testo originario della norma (che rendeva occorrente un'indagine del giudicante circa l'eventuale ingiustificato perseguimento da parte del debitore, quale obiettivo principale, quello di procurargli liquidità aggiuntiva a spese del creditore nota1).

b) Ai sensi del III comma dell'art. 7 del D. Lgs. 231/02, "si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria." Qui la nullità discende pertanto direttamente dalla legge: il Giudice non potrà far altro se non accertare o meno la sussistenza dei relativi presupposti.
c) Ex IV comma dell'art. 7 citato, "si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6". Qui la presunzione è juris tantum, semplice, essendovi la possibilità di provare il contrario.
d) Infine il V comma dell'art. 7 citato prescrive che "nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice". Pure in questa ipotesi l'intervento giudiziale si sostanzia nel mero accertamento della sussistenza degli estremi della fattispecie considerata, cui segue, d'ufficio, la dichiarazione di radicale invalidità.

Note

nota1

Zaccaria, La direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in Studium iuris, 2001, p.270. Sembrerebbe tuttavia che il decreto per definire iniquo un trattamento riservato ad un creditore faccia riferimento al principio di eguaglianza, nel senso che ogni debitore deve comportarsi con il proprio creditore con lo stesso metro che applica quando egli è creditore (così Saporito, Pagamenti, sui ritardi interessi automatici, in Il Sole 24 ore di 21 settembre 2002, p.21).
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