Nullità parziale



E' possibile che l'atto non sia inficiato completamente dal vizio invalidante, bensì che la nullità investa una o più clausole: in questo caso si parla di nullità parziale.

Il codice civile prevede a tal proposito due norme direttamente riguardanti il fenomeno in esame: ai sensi dell'art. 1419 cod. civ. la nullità parziale di un contratto o quella riguardante singole clausole importa la nullità dell' intero contratto, soltanto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. Si aggiunga che, prescindendo dall'indagine menzionata circa l'elemento soggettivo attinente alla volontà delle parti, la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (art. 1339 cod. civ. ).

L'art. 1420 cod. civ. prescrive inoltre che, nei soli contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

La prima specie di nullità può essere appellata nullità parziale oggettiva, riguardando gli elementi o le clausole del contratto, la seconda nullità relativa soggettiva, concernendo invece la partecipazione delle parti dell'atto.

Prassi collegate

  • Studio n. 106-2009/C, Considerazioni in tema di nullità parziale, regole di comportamento e responsabilità del notaio

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