Nullità e inesistenza



Il negozio nullo talvolta viene anche definito come inesistente. E' tuttavia opportuno, per le cose che si diranno, tenere distinte le nozioni di nullità e di inesistenza.

Appellando il negozio nullo come inesistente certamente non si intende negare l'accadimento consistente nell'aver posto in essere una fattispecie corrispondente ad un simulacro di negozio, qualificabile per l'appunto come atto nullo, bensì significare che quella fattispecie non può essere qualificata come atto negoziale produttivo degli effetti tipici cui era diretta.

Sotto questo profilo ben si potrebbero utilizzare i termini "nullità" ed "inesistenza" indifferentemente.

Si è tuttavia fatta strada nell'opinione degli interpreti una differente concezione dell'inesistenza: con detto termine si designerebbero quelle alterazioni patologiche dell'atto tanto gravi da impedire la stessa qualificazione della fattispecie in chiave di atto, seppure nullo nota1. In questo senso si parla di inesistenza naturalistica (alludendo alla non riconoscibilità dell'accadimento in termini di un quid riconducibile ad uno specifico atto giuridico) e di inesistenza giuridica (l'accadimento è, seppure in via astratta, riconducibile ad una determinata specie giuridicamente qualificabile, tuttavia l'imperfezione è tale da non consentirne un giudizio in chiave di atto perfezionato).

Si prenda, quale esempio della prima specie, lo scritto formato da una serie di frasi sconnesse e prive di alcun significato; quale esempio della seconda la cambiale non sottoscritta dal soggetto che pure ne abbia stilato le altre parti (oppure ancora l'atto di accettazione che sia subentrato in difetto di qualsiasi proposta contrattuale dell'altra parte).

Vi è una qualche utilità nel delineare la categoria dell'inesistenza giuridica, la quale, è il caso di osservare, non viene contemplata o riconosciuta in alcuna norma di legge, come autonoma e distinta rispetto a quella della nullità?

La risposta affermativa trae origine dalla considerazione degli effetti indiretti che l'atto nullo, non come tale, bensì come elemento di una fattispecie complessa (in ogni caso considerato nella dimensione di fatto giuridico) è idoneo a sortire in forza di singole disposizioni normative nota2. Si pensi al disposto degli artt. 2126 cod.civ., 2652 n.6,599 e 790 cod.civ.. Sarebbe in grado un atto inesistente di fondare la conferma? Potrebbe forse un atto negoziale inesistente essere convertito in un contratto valido ai sensi dell'art. 1424 cod.civ. ? La risposta negativa palesa l'utilità della nozione di inesistenza nonchè della distinzione rispetto alla categoria della nullità.

Per quanto attiene al primo dei quesiti evocati si disputa circa la possibilità di assoggettare a conferma (art. 590 cod.civ. ) una disposizione testamentaria priva della forma scritta (c.d. testamento nuncupativo). Notevole è altresì l'elaborazione giurisprudenziale in tema di società di capitali, a fianco delle cause invalidanti di cui agli artt. 2377 , 2379 cod.civ., della categoria della deliberazione assembleare inesistente, creata allo scopo di maggiormente tutelare i diritti del singolo socio nell'ambito della compagine sociale. Ancora è il caso di fare riferimento alla inesistenza in riferimento alla fusione, la cui nullità non è, ai sensi dell'art. 2504 quater cod. civ. , rilevabile una volta eseguite le formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese.

Note

nota1

Questo concetto è stato messo a fuoco in un risalente precedente della S.C. (Cass.Civ. 2987/59 ), la quale ha opportunamente delineato la distinzione tra nullità ed inesistenza. E' stata, soprattutto la giurisprudenza più recente a fare ricorso, in varie occasioni, (Cass. Civ. Sez. II, 3854/85 ; Cass. Civ. Sez.III, 3378/93 ) al concetto di inesistenza. Parte della dottrina (Pugliatti, Abuso di rappresentanza e conflitto di interessi, in Riv. dir.comm., vol.I, 1936, p.17; Carnelutti, Inesistenza dell'atto giuridico, in Riv.dir.priv., vol.I, 1955, p.208; De Giovanni, La nullità nella logica del diritto, Napoli, 1964, p.68) esclude, invece, che l'inesistenza dia luogo ad una categoria a sè stante rispetto alla nullità, reputandola sostanzialmente equivalente a quest'ultima.
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nota2

Tommasini, Invalidità , in Enc. dir., 1972, p.581, a fondamento del giudizio di validità/invalidità, pone il principio della rilevanza giuridica. L'irrilevanza, o assenza di un elemento essenziale per ravvisare un interesse considerevole per il diritto, non ammette un apprezzamento in termini di invalidità e coincide, pertanto, con l'inesistenza. La conseguenza che ne deriva per il negozio irrilevante, consisterebbe nell'inidoneità a produrre effetti. La rilevanza giuridica, invece, sarebbe contraddistinta dal fatto che l'interesse giuridico è preso in considerazione dal diritto. Ne seguirebbe che il contratto invalido (ma rilevante) può, ricorrendo altri elementi, essere efficace.
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Bibliografia

  • CARNELUTTI, Inesistenza dell'atto giuridico, Riv.dir.priv., I, 1955
  • DE GIOVANNI, La nullità nella logica del diritto, Napoli, 1964
  • PUGLIATTI, Abuso di rappresentanza e conflitto di interessi, Riv.dir.comm., I, 1936
  • TOMMASINI, Invalidità, Enc.dir., XXII

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