Nullità delle prassi gravemente inique in danno del creditore


L'art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 ottobre 2014, n. 161, ha introdotto l'art. 7 bis D. Lgs. 231/2002 intitolato "prassi inique". La norma si pone come rafforzamento della prescrizione dell'art.7 del D. Lgs. 231/2002 che prevede la nullità di alcune clausole volte a determinare una grave disparità nella posizione contrattuale dei contraenti nell'ambito delle contrattazioni commerciali.
Le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno.
Il giudice accerta che una prassi è gravemente iniqua tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2.
Si considera gravemente iniqua la prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.
Si presume che sia gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'art. 6.

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