Nullità sostanziali (negozio testamentario)



Sono definibili come nullità sostanziali quelle previsioni di radicale invalidità del negozio testamentario che sono previste nel II libro del codice civile in maniera non organica, ciascuna corrispondendo ad una propria specifica ragione nota1.

Si pensi al divieto dei patti successori (art. 458 cod.civ. ), divieto che, avendo a che fare con atti la cui struttura è comunque diversa da quella del negozio testamentario, per tale ragione, deve essere sottoposto ad una apposita disamina. Si ponga mente alla disposizione che sancisce il divieto del testamento congiuntivo e di quello reciproco (art. 589 cod.civ. ), del testamento che contempli disposizioni effettuate a favore di soggetti incapaci a ricevere ovvero di persone interposte (artt. 596 e 599 cod.civ. ). Notevole è altresì la prescrizione della nullità, salvo eccezioni, della disposizione rimessa all'arbitrio del terzo (I comma art. 631 cod.civ.), del legato il cui oggetto sia stato rimesso al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo (I comma art. 632 cod.civ. ), del testamento effettuato sotto condizione di reciprocità (art. 635 cod.civ.), del legato di cosa dell'onerato o di un terzo a meno che non sussistano specifici presupposti (art. 651 cod.civ.), del legato di cosa del legatario (art. 656 cod.civ.), della disposizione indotta da motivo illecito unico determinante e risultante dal testamento (art. 626 cod.civ.), della disposizione a favore di una persona incerta (art. 628 cod.civ. ), della disposizione a favore dell'anima nell'ipotesi dell'indeterminatezza dei beni (I comma art. 629 cod.civ.), dell'onere impossibile ed illecito costituente unico motivo determinante (III comma art. 647 cod.civ. ), della disposizione che abbia quale effetto il frazionamento prima del decorso del decennio dalla sua costituzione del compendio unico di cui al IV comma dell'art.5 bis del D.Lgs. 18 maggio 2001 n.228 .

Occorre inoltre riferire della possibilità (una volta esclusa una applicazione in via diretta ai sensi dell'art. 1324 cod.civ.) che venga fatta alle disposizioni testamentarie applicazione analogica dell'art. 1418 cod.civ. .



Detta norma evoca, accanto alla previsione di cause di nullità testuali, anche nullità virtuali, dipendenti cioè dal difetto di requisiti essenziali ovvero da una provata contrarietà rispetto a precetti imperativi. La dottrina sul punto è divisa nota2 , mentre si può riferire in giurisprudenza un atteggiamento favorevole, sia pure in relazione alla semplice difettosità degli elementi essenziali: è stato ad esempio reputato applicabile ad una disposizione a titolo di legato l'art. 1346 cod.civ., in base al quale è sufficiente la mera determinabilità dell'oggetto (Cass.Civ. Sez. II, 2708/92 ).

Le stesse cose possono esser riferite a proposito dell'applicabilità al negozio testamentario della norma in tema di nullità parziale oggettiva (art. 1419 cod. civ. ) nota3 .

E' possibile concludere nel senso che la nullità di singole clausole o di parte della disposizione mortis causa non implichi la nullità dell'intero negozio, qualora dovesse risultare che il testatore lo avrebbe egualmente concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità?

Ad esempio Tizio lascia all'amico Caio quale legato un prezioso mobile ed una certa quantità di sostanze stupefacenti.

In un certo senso ispirato al principio utile per inutile non vitiatur appare l'art. 634 cod.civ. (secondo il quale nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, tranne che si tratti di motivo unico determinante ex art. 626 cod.civ. ).

Non è il caso di parlare di nullità parziale quando si palesa invalida una soltanto delle disposizioni contenute nel testamento, poiché il testamento in quanto tale non è altro se non un veicolo di disposizioni che possono anche essere eterogenee (istituzioni di erede, legati, nomina di tutore, modo). Ad esempio, l'invalidità di un legato di cosa altrui, nullo ex art. 651 cod.civ., non implica ovviamente una parallela invalidità degli ulteriori legati disposti nel testamento. Non si tratta di un unico negozio per parte nullo, per parte conservato in omaggio al principio di cui all'art.1419 cod.civ., bensì di una pluralità di autonomi negozi giuridici. L'invalidità dell'uno non ha motivo di comunicarsi a quelli validi, se si eccettua il caso di specifiche disposizioni distinte da collegamento negoziale nota4 .

In giurisprudenza è stato deciso che l'invalidità del testamento al quale si riferisce non implica la nullità del codicillo quando questo possieda i requisiti dell'olografia (tale cioè da poter integrare gli estremi minimali per essere considerato come testamento autonomo: Cass.Civ. Sez. II, 5480/81 ).



Note

nota1

Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2000, p.919.
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nota2

Cfr.Lipari, Autonomia privata e testamento, in Studi di diritto civile dir. da Nicolò e Santoro Passarelli, Milano, 1970, p.388 e Galgano, Diritto civile e commerciale, Padova, 1990, p.167, i quali, sulla base della sussistenza di una disciplina singolare relativa all'istituto del testamento, sarebbero propensi a sottrarre l'atto mortis causa all'applicazione della normativa generale del contratto. Altra parte della dottrina (Allara, Principi di diritto testamentario, Torino, 1957, p. 65; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.434; Criscuoli, Il testamento. Norme e casi, Padova, 1995, p.298) reputa invece, dopo aver valutato i parametri di compatibilità, che siffatta disciplina possa applicarsi anche al testamento, sostenendo che essa può risultare inoperativa solamente in presenza di regole più specifiche.
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nota3

A questo proposito si veda Messineo, voce Contratto plurilaterale, in Enc.dir., vol.X, 1962, p.227, secondo il quale la nullità parziale andrebbe intesa come "invalidità di una singola clausola o disposizione, ma non di tutte; sì che almeno una di esse sia valida". Tale categoria troverebbe la sua giustificazione nella normale autonomia di ciascuna disposizione, in tutti quei casi in cui facesse difetto, tra di esse, un legame inscindibile.
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nota4

In questo senso l'opinione prevalente in dottrina: cfr. Rescigno, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1982, p.528; Criscuoli, La nullità parziale del negozio giuridico, Milano, 1959, p.34. Contra quella parte della dottrina (Bigliazzi-Geri, Il testamento, in Tratt.dir.priv., dir. da Rescigno, vol.VI, Torino, 1982, p.329) che ravvisa nel testamento un atto unitario, al quale si dovrebbero analogicamente applicare le norme in tema di nullità parziale.
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Bibliografia

  • ALLARA, Principi di diritto testamentario, Torino, 1957
  • BIGLIAZZI GERI, Il testamento, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CRISCUOLI, Il testamento. Norme e casi, Padova, 1995
  • CRISCUOLI, La nullità parziale del negozio giuridico, Milano, 1959
  • GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, 1990
  • LIPARI, Autonomia privata e testamento, Milano, Studi di diritto civile, 1970
  • MESSINEO, Contratto preliminare, Enc.dir., X, 1962
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • RESCIGNO, Manuale di diritto privato italiano, Napoli, 1982

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