Nullità formali e conferma del testamento



L'ambito principale della confermabilità delle disposizioni testamentarie invalide è costituito dai vizi di forma nota1. Risulterà pertanto praticabile la conferma di un testamento olografo nullo per difetto dei requisiti propri dell'olografia (per esempio in quanto privo della data oppure scritto in tutto o in parte da persona diversa dal testatore: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 3254/76 ), di un testamento pubblico nullo (in quanto ad esempio privo dell'indicazione dell'ora in cui venne terminato, difettante della presenza o della sottoscrizione dei testimoni, privo della menzione da parte del notaio di averne data lettura al testatore alla presenza dei testimoni, etc.), di un testamento segreto (perchè, ad esempio il testatore non era in grado di leggere), infine dei testamenti speciali (in quanto ricevuti da soggetti diversi rispetto a quelli previsti dalla legge).

Ancora qualche precisazione relativamente alla sanabilità del difetto della forma olografa. Al riguardo appare evidente la differenza tra la semplice mancanza della data e una scritturazione di pugno di un altro soggetto, priva addirittura della firma del testatore, fino al punto di ipotizzare la mancanza assoluta dello scritto. Dubbio è che sia possibile in tal caso conferire rilevanza ad una ipotetica volontà del testatore, come avverrebbe nel caso in cui fosse possibile confermare il c.d. testamento nuncupativo, effettuato cioè verbalmente. La questione verrà esaminata partitamente. Per quanto attiene al testamento interamente scritto da altra persona, sembrerebbe non tanto di dover parlare di testamento nullo, quanto addirittura di testamento inesistente, in quanto privo di qualsiasi elemento che ne renda possibile la riconducibilità alla persona del de cuius nota2. Quanto alla semplice mancanza della sottoscrizione (essendo il resto del testamento scritto di pugno dal testatore), non pare invece si pongano speciali problemi: viene in considerazione una semplice nullità, come tale sanabile ex art.590 cod.civ. . In effetti in questo caso non manca qualsiasi elemento di attribuibilità delle ultime volontà alla persona del testatore, pur dovendosi rilevare che un tale difetto potrebbe anche essere indice del fatto che la scheda sia semplicemente un progetto di testamento, una bozza priva di valore per colui che l'aveva redatta, come tale non confermabile. Anche in questo caso si palesa la rilevanza di un'eventuale indagine circa le circostanze concrete in cui ha avuto luogo la redazione dello scritto.

Note

nota1

La stessa Relazione al codice civile fa espresso riferimento proprio alle carenze formali del testamento. Cfr. Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p. 578; Bigliazzi -Geri, Il testamento, in Tratt.dir. priv. dir. da Rescigno, vol.VI, Torino, 1982, p.185; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol. II, Milano, 1952, p. 266
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nota2

Il problema è tuttavia più complesso di quanto possa sembrare prima facie. Un conto è infatti parlare di una scheda testamentaria interamente redatta da persona diversa dal testatore e che non ne riporta neppure la sottoscrizione (oppure riportante la sottoscrizione sempre ad opera di un differente soggetto). Si potrebbe al riguardo parlare di testamento falsificato, dunque inesistente e non sanabile (Cicu, Testamento, Milano, 1972, p.95; Giannattasio, Delle successioni, Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., vol. II, Torino, 1978, p. 111). Cosa dire tuttavia dell'ipotesi in cui si desse conto testimonialmente del fatto che il testatore abbia dettato le disposizioni ad una persona in qualità di ausiliaria, invitandola a voler apporre in calce alla scheda il proprio nome? Non si può certo dire che si tratti di testamento falso: la questione sembra spostarsi sotto il profilo processuale e probatorio ed appare strettamente correlata con l'apparentemente distinta problematica del testamento nuncupativo. Qualora quest'ultimo fosse confermabile, perchè allora non dovrebbe esserlo un testamento scritto interamente di pugno da un altra persona (quando non addirittura dattiloscritto) sotto la dettatura del testatore (che non vi avesse apposto neppure la sottoscrizione)?
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BIGLIAZZI GERI, Il testamento, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978

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