Nullità delle clausole vessatorie ex art. 36 codice del consumo



In modo espresso l'art. 36 del Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005 ) individua nella nullità (e non semplicemente nella mera inefficacia come invece disponeva l'abrogato art. 1469 quinquies cod.civ.) la conseguenza della stipulazione del contratto che contiene clausole vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 del detto Codice (già artt. 1469 bis e 1469 ter cod. civ.). Per il resto il contratto, depurato delle parti in questione, rimane del tutto fermo.

Il III comma della norma in considerazione caratterizza questa nullità come operante soltanto a vantaggio del consumatore, pur potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice. Si tratta dunque di una nullità relativa c.d. "di protezione", come recita testualmente il titolo dell'art. 36 in esame. E' da ribadire come in precedenza l'art.1469 quinquies cod. civ. parlasse di clausole "inefficaci", (analogamente a quanto ancora prescrive l'art. 1341 cod. civ. ). Secondo parte della dottrina si sarebbe tuttavia trattato comunque di invalidità, facendosi leva sulla ritenuta illiceità di dette clausole e sulla compatibilità tra inettitudine alla produzione di effetti e nullità (ben potendo la prima essere la conseguenza della seconda). In altri termini, le clausole in esame sarebbero state nulle in conseguenza della violazione di norma imperativa nota1. Attualmente la questione è stata risolta in maniera incontestabile dal legislatore: si tratta espressamente di nullità relativa, anche appellata, proprio per tale motivo, come "di protezione", in quanto posta a tutela del consumatore soltanto, rimanendo preclusa ogni azione volta a far dichiarare nullo il contratto da parte del professionista nota2. Rilevanti conseguenze si producono anche in relazione agli effetti del decorso del tempo. Configurando infatti la clausola come nulla, non potrà non seguire l'imprescrittibilità dell'azione intesa a farla valere nota3. Prendiamo ad esempio un contratto nel quale fosse contenuta una clausola vessatoria e che di esso non venisse data attuazione tra le parti. Cosa dire del caso in cui uno dei contraenti instasse per l'attuazione del vincolo conformemente al tenore della clausola? L'altro contraente (sempre che i diritti del primo non debbano essere considerati prescritti) potrà sempre pretendere di dare al contratto un'esecuzione conforme alla parte efficace del medesimo, espunta la parte nulla. Quando, all'inverso, fosse stata data compiuta attuazione al vincolo, il consumatore protetto dalla nullità potrebbe pur sempre farla valere anche ex post, ferma restando l'eventuale prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito (ciò che accade anche nel caso di volontaria esecuzione di atto nullo).

Ai sensi del II comma dell'art. 36 del Codice del consumo sono altresì nulle le clausole nota4 che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano un determinato contenuto o uno specifico profilo effettuale nota5.

Si tratta delle clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

  1. escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un' omissione del professionista;
  2. escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un' altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
  3. prevedere l' adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

Ai sensi del IV comma dell'art. 36 del Codice del consumo il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive. Infine l'ultimo comma della norma prescrive la nullità di ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Note

nota1

Mazzamuto, Brevi note in tema di conservazione e caducazione del contratto in dipendenza della nullità della clausola abusiva, in Contratto e impresa, 1994, p. 1097; Belelli, Art. 1469 quinquies, 3°comma, in Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, Commentario degli articoli 1469 bis 1469 sexies del Codice Civile, a cura di Alpa-Patti, vol. I, Milano, 1997, p. 689. Contra, Busnelli, in Commentario al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore. Art. 1469 bis 1469 sexies, a cura di Bianca-Busnelli, Padova, 1999, p. 41; Alpa, Sul recepimento della direttiva comunitaria in tema di clausole abusive, in Nuova giur.civ.comm., 1996, vol. II, pp. 46 e ss.; Orestano, L'inefficacia delle clausole vessatorie : "contratti del consumatore" e condizioni generali ; in Riv.crit.dir.priv., 1996, p. 501. Le prime applicazioni giurisprudenziali avevano comunque configurato la natura vessatoria della clausola come una questionerilevabile d'ufficio dal giudice(Pretura di Bologna, 09/10/1997 ).top1
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nota

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nota2

In senso contrario alla configurazione di una nullità soltanto relativa, sotto il vigore della previgente normativa, cfr. Nuzzo, in Commentario al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore. Art. 1469 bis 1469 sexies, a cura di Bianca-Busnelli, Padova, 1999, p. 856 e Minervini, Tutela del consumatore e calusole vessatorie, Napoli, 1999, p. 147.
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nota3

Tema già sollevato, sotto il vigore della previgente disciplina, dal Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 389.
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nota4

Chirico, in Clausole vessatorie e contratto del consumatore, a cura di Cesaro, vol. I, Padova, 1996, p. 504, rileva che l'elenco di clausole contenuto nella norma previgente (tuttavia assolutamente eguale a quello dell'attuale art. 36 Codice) è tassativo, suscettibile di interpretazione estensiva, ma non di interpretazione analogica.
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nota5

Cesaro, Direttiva Comunitaria e clausole abusive, Relazione tenuta al Convegno di Camerino, 26 settembre 1995, in Riv.dir.impr., 1996, p. 17, sia pure in relazione alla normativa previgente, riteneva che "le ragioni di questa protezione assoluta non stanno nella verifica della contrattualità o meno di tipo reale, ma in una scelta di politica legislativa nella quale i fatti considerati hanno importanza primaria in ragione degli interessi tutelati".
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Bibliografia

  • ALPA, Sul recepimento della direttiva comunitaria in tema di clausole abusive, Nuova giur.civ.e comm., II, 1996
  • BELLELLI, Art.1469 quinquies 3° comma, Milano, Le claus.vess.nei contr.con i cons., I, 1997
  • BUSNELLI, Padova, Comm.capo XIV bis cod.civ., 1999
  • CESARO, Direttiva comunitaria e clausole abusive, Riv.dir.impr., 1996
  • CHIRICO, Padova, Claus.vess.e contr.del consum., I, 1996
  • MAZZAMUTO, Brevi note in tema di conservazione e caducazione del contratto in dipendenza della nullità della clausola abusiva, Contratto e impresa, 1994
  • MINERVINI, Tutela del consumatore e clausole vessatorie, Napoli, 1999
  • NUZZO, Padova, Comm. capo XVI bis cod.civ., 1999
  • ORESTANO, L'inefficacia delle clausole vessatorie: contratti del consumatore e condizioni generali, Riv.crit.dir.priv., 1996


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