Le nullità in materia testamentaria possono essere distinte in nullità prescritte in relazione a vizi formali e nullità afferenti ad aspetti sostanziali.
In riferimento alle prime è possibile enunziare il principio, opposto a quello che può dirsi vigente in materia di negozio giuridico in generale, della annullabilità virtuale
nota1 . Per le seconde invece si ritorna alla regola generale (vigente
ex art.
1418 cod.civ. anche in tema di contratti), che prescrive la sanzione della nullità dell'atto quando esso risulta contrario a norme imperative, a meno che la legge disponga altrimenti
nota2.
Note
nota1
A questo proposito si veda il II comma dell'
art.606 cod.civ. (in dottrina Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., Libro II, Torino, 1978, p.133 e Cicu, Il testamento, Milano, 1951, p.100).
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Secondo la dottrina prevalente (si vedano tra gli altri, Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 1984, p.582; De Nova, Il contratto contrario a norme imperative, in Riv. critica di dir.priv., 1984, p.436 ), il I comma dell'
art.1418 cod.civ. rappresenta una regola di carattere generale, che verrebbe a disciplinare tutti quei casi in cui alla violazione di una norma imperativa non si collega una espressa previsione di nullità dell'atto. Sulla base della natura (interesse pubblico o privato tutelato) della disposizione normativa violata, dunque, si farebbe dipendere la sorte dei contratti che violano norme imperative prive di una espressa sanzione di nullità.
top2Bibliografia
- BIANCA, Diritto civile, Milano, 1984
- CICU, Testamento, Milano, 1951
- DE NOVA, Il contratto contrario a norme imperative, Riv. critica dir.priv., 1985
- GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978