Nullità per contrarietà a norma imperativa e violazione della legge penale



E' forse idonea la violazione del precetto penale, una volta che lo si fosse qualificato come norma imperativa, a reagire sull'atto negoziale di modo che quest'ultimo debba esser considerato, indipendentemente da un riferimento testuale, nullo?

Il problema è quello della relazione nota1 che si pone tra violazione della legge penale e situazione giuridica dell'atto il cui perfezionamento costituisce elemento della fattispecie penalmente rilevante.

Occorre osservare che l'ordinamento civile spesso considera l'atto, dal punto di vista patologico, autonomamente nota2 rispetto alla disciplina penalistica, qualificandolo talvolta come annullabile, altre volte come rescindibile o risolubile.

Dal punto di vista strettamente logico si rileva inoltre che, assumendo il contratto il ruolo di elemento della fattispecie penale (usura, truffa, ricettazione) è proprio sull'efficacia per lo meno interinale dello stesso che parrebbe fondarsi la possibilità di ravvisarvi un fatto di reato.

Sarebbe possibile qualificare come truffa la condotta di chi abbia ottenuto un vantaggio per il tramite di un atto di disposizione patrimoniale, se tale atto di disposizione non producesse effetto alcuno? Sembrerebbe più aderente alla realtà giuridica mandare separati gli aspetti penali da quelli civili. L'accertamento del perfezionamento del reato pare piuttosto postulare l'efficacia, quantomeno interinale, del contratto, senza la quale (per lo più) non potrebbe neppure dirsi conchiusa la fattispecie di reato: donde la qualificazione del contratto come annullabile per incapacità naturale nell'ipotesi di circonvenzione di incapace, per dolo negoziale nella truffa (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 7468/11), la rescindibilità per lesione nell'usura, la invalidità stante la provenienza a non domino del bene alienato in difetto di buona fede dell' accipiens nella ricettazione.

La giurisprudenza talvolta è andata di diverso avviso, reputando i precetti penali quali norme imperative sotto il profilo della nostra indagine nota3.

Si ponga attenzione ad esempio al disposto di cui all'art. 21 della legge n. 646 del 1982, norma in base alla quale l'appaltatore di opera pubblica deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità competente onde poter subappaltare ovvero stabilire l'esecuzione a cottimo delle opere o di una parte delle stesse. La sanzione prevista è di carattere penale prevedendo, a carico del contravventore, l'arresto e dell'ammenda. Che cosa dire delle eventuali conseguenze nell'ambito del diritto civile? La giurisprudenza si è pronunziata nel senso di ritenere imperativa la norma in esame, con la conseguente nullità del contratto posto in essere in violazione della stessa (Cass. Civ. Sez. II, 11450/97 ). Analoghi problemi pone l'art.12 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D. Lgs. 286/98, come modificato dal D.l. 92/08 (convertito con Legge 24 luglio 2008, n. 125). La disposizione novellata prescrive che, salvo il fatto costituisca più grave reato, "chiunque, a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia la disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni...". Qual è la valenza di detta disposizione? Può essere interpretata nel senso che riguardi, oltre all'ipotesi della locazione conclusa a condizioni economiche esorbitanti, anche al caso della vendita effettuata a prezzo superiore rispetto al valore di mercato? Dovrebbe nel caso il relativo contratto reputarsi nullo per contrarietà a norma imperativa? Quale rapporto si pone tra il divieto in esame e l'eventuale verificata sussistenza della condizione di reciprocità per lo straniero comunque privo di permesso di soggiorno? Una risposta a tali quesiti non risulta agevole. E' comunque possibile osservare come risulterebbe in concreto più agevole fare riferimento all'istituto della rescissione per lesione, apparendo tuttavia la nullità la sanzione più appropriata in relazione alla natura dell'interesse generale presidiato dalla sanzione penale.

Particolarmente delicato è il sindacato circa le conseguenze del perfezionamento del reato di sottrazione fraudolenta alle imposte (cfr. l’art. 11 del d.lgs. n. 74/2000). E' stato deciso che che la costituzione di un fondo patrimoniale è idonea a integrare la condotta criminosa e che anche la costituzione di un trust, nonostante la formale liceità dello strumento utilizzato, può realizzare tale intento fraudatorio ((Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1716/2016)). Ne è stata desunta la nullità di tutti i contratti dedotti nell'ambito del collegamento funzionalmente idoneo a perseguire le finalità abusive.

Note

nota1

Secondo gli interpreti (Vassalli, In tema di norme penali e nullità del negozio giuridico, in Riv.critica di dir.priv., 1985, p.467; Ferri, Appunti sull'invalidità del contratto (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942), in Riv.dir.comm., 1996, p.393; De Nova, Il contratto contrario a norme imperative, in Riv.critica di dir.priv., 1985, p.477), non sempre vi è coincidenza tra illiceità penale e illiceità civile, in quanto non si verifica automaticamente la nullità del contratto, ai sensi dell'art.1418 cod.civ., per il solo fatto che esso è posto in essere in violazione di norme penali.
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nota2

Cfr., in tal senso Galgano, Diritto civile e commerciale, vol.II, t.1, Padova, 1990, p.265 il quale asserisce che i casi nei quali la sanzione penale è posta a tutela, non di interessi generali, bensì di esigenze di governo dei pubblici poteri (art.2098 cod.civ.), risultano caratterizzati da un comportamento penalmente illecito, tuttavia inidoneo a determinare la nullità del corrispondente contratto.
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nota3

In altre ipotesi (art.416 , 648 e 318 cod.pen.), al contrario, il giudizio che porta alla dichiarazione di nullità, riguarda direttamente uno degli elementi essenziali (o accidentali) del contratto, con la conseguenza che è lo stesso rilievo civilistico della nullità e non la norma penale, a determinare direttamente la nullità: cfr. Vassalli, op.cit., pp.467 e ss..
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Bibliografia

  • DE NOVA, Il contratto contrario a norme imperative, Riv. critica dir.priv., 1985
  • FERRI, Appunti sull'invalidità del contratto (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942), Riv.dir.comm., 1996
  • GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, 1990
  • VASSALLI, In tema di norme penali e nullità del negozio giuridico, Riv. critica dir.priv., 1985

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