Nullità parziale oggettiva



Il fenomeno dell'invalidità parziale che comporta la nullità di parte del contratto o di singole clausole di esso è previsto dall'art. 1419 cod. civ., il quale prevede due ipotesi distinte:
  1. che il contratto sia parzialmente nullo ovvero che siano nulle singole clausole e risulti che i contraenti lo avrebbero comunque stipulato pure in difetto della parte colpita da nullità: questa valutazione relativa alla essenzialità o meno della parte viziata va condotta in relazione al comportamento dell'uomo medio.
  2. che, nello stesso caso di cui sopra, i contraenti non avrebbero concluso il contratto. Nell'eventualità sub 1. la nullità è solo parziale, rimanendo in vita il vincolo contrattuale, in quella sub 2. la nullità si comunica all'intero contratto. E' infine prevista una terza regola, basata sulla combinazione tra la norma in esame e quella di cui all'art. 1339 cod. civ.:
  3. che la nullità di singole clausole importi comunque, indipendentemente da un'indagine circa la volontà delle parti, la sola caducazione delle clausole stesse quando esse siano sostituite di diritto da norme imperative. Quando una norma imperativa venga ad operare surrogando la clausola nulla le parti non potranno dunque, al fine di sottrarsi all'effetto vincolante della legge, allegare che non avrebbero posto in essere l'intero contratto qualora avessero conosciuto di tale meccanismo sostitutorio. Si pensi all'importanza della regola enunciata in tema di disciplina vincolistica della misura del canone di locazione. Un caso emblematico è costituito dalla ritenuta natura imperativa nell'ambito dei rapporti interprivati dell'art. 41 sexies della Legge 1150/42 importante nullità delle clausole degli atti di vendita immobiliare nei quali vengono sottratte le aree di parcheggio all'obbligatorio asservimento all'uso ed al godimento dei condomini, ciò che importa la sostituzione di diritto della prescrizione che sancisce invece tale destinazione necessaria (Cass. Civ. Sez. II, 10248/97 ; Cass. Civ. Sez. II, 12495/93).

La regola portata dall'art. 1419 cod.civ. costituisce applicazione del più generale principio di conservazione degli effetti negoziali (art. 1367 cod. civ.) (Cass. Civ. Sez. II, 6036/95) nota1: il caso normale consisterà dunque nell'apprezzamento nota2 della clausola o della parte del contratto viziato come di una parte autonoma. L'estensione all'intero contratto della nullità dovrà esser oggetto di prova rigorosa mirante all'affermazione dell'inscindibilità (Cass. Civ. Sez. II, 2340/95). Incomberà sulla parte che intende far valere la nullità dell'intero contratto provare l'efficienza peculiare della parte viziata (Cass. Civ., Sez. II, 13222/2014).
Anche in tale ipotesi, come appena riferito, poi non potrà esser pronunziata la nullità dell'intero contratto quando la legge abbia previsto la sostituzione automatica della clausola per effetto di norme imperative (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 13459/92). Diversamente dovrebbe concludersi quando l'intero contratto fosse già nullo di per sè (per una differente causa: es. per illiceità dell'oggetto).

Al di là della previsione dell'art. 1419 cod. civ. in parola altre volte il legislatore espressamente giunge a qualificare come parzialmente nulla una previsione negoziale introdotta dalle parti in deroga a criteri legali: si pensi all'art. 7 del D. Lgs. 231/02 (novellato per effetto dell'emanazione del D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 in ottemperanza alla Direttiva 2011/7/UE) in tema di automaticità degli interessi moratori relativi ai pagamenti da effettuare nell'ambito delle "transazioni commerciali" tra soggetti imprenditori di cui meglio si dirà specificamente.

Note

nota1

Sulla eccezionalità dell'estensione della nullità all'intero contratto, motivata dal criterio di economicità nell'impiego dei mezzi giuridici e dall'interesse e dalla volontà dei contraenti, cfr. Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., vol. IV, t. 2, Torino, 1967, p. 441; Criscuoli, La nullità parziale del negozio giuridico, Milano, 1959, p. 103; Galgano, Diritto civile e commerciale. Obbligazioni in generale. Contratto in generale, Padova, 1990, p.319.
top1

nota2

In dottrina si discute sul criterio più consono da utilizzare circa l'essenzialità della clausola. In particolare, non vi è unanimità a proposito del criterio soggettivo sostenuto da alcuni (Fedele, L'invalidità del negozio giuridico di diritto privato, Torino, 1943, p. 682; Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961, p. 65), in base al quale si dovrebbe avere riguardo alla volontà ipotetica delle parti. Sembra tuttavia prevalente l'opinione di chi (Scognamiglio, Contratti in generale, in Tratt. dir. civ. dir. da Grosso Santoro Passarelli, Milano, 1975, p. 249 ; Carresi, Il contratto, in Tratt. dir. civ. dir. da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1987, p. 589) predilige la conciliabilità tra l'originario assetto di interessi e quello che emerge dal contratto.
top2

Bibliografia

  • CARRESI, Il contratto, Milano, Tratt. dir.civ. dir da Cicu-Messineo cont. Mengoni, 1987
  • CRISCUOLI, La nullità parziale del negozio giuridico, Milano, 1959
  • FEDELE, L’invalidità del negozio giuridico di diritto privato, Torino, 1943
  • GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, 1990
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., IV, t. 2, 1967
  • SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale , Milano, Tratt.dir.civ., Grosso Santoro Pass., 1975
  • STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961


News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Nullità parziale oggettiva"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti