Nullità delle clausole derogatorie bersani bis



In forza del c.d. "decreto Bersani bis " portato dal D.L. 25 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni nella Legge 2 aprile 2007, n.40 (attualmente abrogato per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 218 del 2010, a propria volta modificativo del D.Lgs. 141 del 2010 in forza del quale è stato novellato il T.U. in materia bancaria e creditizia 385 del 1993) erano state introdotte numerose prescrizioni intese a salvaguardare gli interessi dei consumatori in relazione al contenuto delle pattuizioni afferenti finanziamenti ipotecariamente garantiti contratti con istituti di credito. In questo ambito si collocava l'art.7 del cit. provvedimento, ai sensi del quale era colpito dalla sanzione della nullità il patto (quand'anche convenuto successivamente alla conclusione del contratto cui accede) in forza del quale il mutuatario fosse tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante (anche a titolo di penale) per l'eventualità in cui avesse a domandare l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero finalizzata allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.

La disposizione è stata sostanzialmente reiterata e resa parte integrante del T.U. in materia bancaria e creditizia, il cui art.art.120 quater del T.U. attualmente prescrive al VI comma che sia "... nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto".

Si tratta di una specifica ipotesi di nullità parziale oggettiva, stante il chiaro tenore testuale della norma.
Quanto all'efficacia temporale, il legislatore già aveva avuto cura di salvaguardare la validità delle stipulazioni di mutuo nota1 perfezionate nel tempo antecedente l'entrata in vigore della novella.

La disciplina della surrogazione è inoltre disciplinata in maniera assai stringente.
La surrogazione deve infatti (ai sensi del VII comma della norma in esame, come novellata dal numero 2) della lettera c) del comma 8 dell’art. 8, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 1 dell'art. 27 quinquies, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27) essere perfezionata entro il termine di dieci giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

Note

nota1

Occorre rilevare come, per effetto dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2008 (art.2, comma 450 della Legge 24 dicembre 2007, n.244) il mero riferimento al contratto di mutuo di cui al decreto "Bersani" fosse stato integrato con l'ulteriore previsione dell'estensione dell'operatività della novella anche ai mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento anche ai sensi del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.
Per quanto attiene al III comma dell'art.7 veniva espressamente specificato che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicassero ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto (successivamente convertito in legge). A far tempo dal 3 febbraio 2007 pertanto i contratti di finanziamento in parola non avrebbero potuto, a pena di nullità della relativa clausola, prevedere pattuizioni in contrasto con la disposizione. Per quanto invece attiene ai mutui perfezionati nel tempo antecedente la data del 3 febbraio 2007 era stato previsto un meccanismo peculiare. Era stato infatti deferito all'ABI ed alle associazioni dei consumatori il compito di definire regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere, in esse compresa la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo. In difetto di siffatta definizione concordata, la misura della penale sarebbe stata stabilita entro trenta giorni dalla Banca d'Italia. Tale determinazione era stata espressamente definita in chiave di "norma imperativa ai sensi dell'art. 1419, II comma, del cod. civ." (VI comma art.7 in esame) ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
E' il caso di svolgere al riguardo una duplice osservazione. Da un lato veniva autorizzato un ente quale la Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, tuttavia sostanzialmente articolato secondo uno schema organizzativo simile a quello di una società per azioni, ad emanare regole che possiedono (sia pure in via mediata) la forza della norma di legge imperativa; dall'altro la situazione relativa ai contratti di mutuo perfezionati nel tempo antecedente la novella veniva ad essere qualificata come "riconducibile ad equità", una condizione giuridica propria del contratto risolubile per eccessiva onerosità (art. 1467 cod.civ.). La rinegoziazione delle condizioni contrattuali del mutuo non poteva essere comunque rifiutata dalla parte mutuante nei casi in cui il debitore avesse proposto la riduzione dell'importo della penale entro i limiti come sopra stabiliti (commi V e VI dell'art.7 in esame). Sulla rinegoziazione si registrava successivamente ulteriore intervento del legislatore per il tramite del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 126. Venne infatti assicurata ai mutuatari la possibilità di ridurre l'importo della rata e di renderlo costante per tutta la durata del finanziamento, durata che, per effetto di tale stabilizzazione, viene ad essere conseguentemente incrementata.
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