Nullità dell'atto di alienazione di bene soggetto ad uso civico non preceduta da assegnazione a categoria



L'atto di alienazione del bene soggetto ad uso civico non preceduto da provvedimento di assegnazione a categoria, secondo l'opinione dominante in giurisprudenza, è affetto da nullità (Cass.Civ. Sez.II, 11265/90; Cass.Civ. Sez.Unite, 6017/80; cfr. anche Cass. Civ. Sez. Unite 28654/08 , sia pure in relazione all'affermazione della giurisdizione ordinaria relativamente ad una controversia afferente alla dedotta nullità di un contratto di locazione a terzi stipulato dal Comune). Il notaio rogante è altresì passibile di sanzioni disciplinari (Tribunale di Avezzano, 30 aprile 2015).
Va osservato come, in materia, non vi sia litisconsorzio necessario (Cass. Civ., Sez. II, 9621/2014).

A tale riguardo è stato tuttavia sostenuto che l'assegnazione a categoria costituirebbe presupposto indispensabile dell'alienazione soltanto quando il bene non fosse di per sé intrinsecamente qualificabile in una delle due categorie di cui all'art. 12 della Legge del 1927. Quando infatti il bene risultasse chiaramente ascrivibile ad una delle due classifiche per il modo di essere dello stesso, l'assegnazione a categoria si paleserebbe quale semplice atto di accertamento, avente carattere dichiarativo. Ne segue che, nell'ipotesi in cui il predetto provvedimento facesse difetto, si potrebbe configurare un semplice vizio formale attinente all'autorizzazione all'alienazione (Corte Costituzionale, 271/92 ). E' stato inoltre osservato che dalla natura infraprocedimentale dell'atto di assegnazione a categoria (la quale non è mai fine a sé stessa, preludendo all'assunzione del provvedimento terminativo del procedimento, vale a dire, nel caso in esame, dell'autorizzazione) non potrebbe derivare una invalidità assoluta. La riferita natura di atto intermedio dell'assegnazione a categoria e la competenza in ordine all'emanazione sia di esso, sia del provvedimento finale di autorizzazione in capo allo stesso ente (la Regione), sarebbero infatti elementi dai quali poter desumere la praticabilità dell'istituto della sanatoria. Il problema è tuttavia costituito dall'impossibilità di fare un'automatica applicazione di questa regola (propria del diritto amministrativo ed indubbiamente operativa in questo ambito) al profilo negoziale della fattispecie. Un conto è infatti la convalida del provvedimento amministrativo, altro è valutare le conseguenze del difetto procedimentale sull'atto negoziale che fosse stato stipulato sulla base del provvedimento invalido. Le due vicende (quella cioè amministrativa e quella negoziale) ancorchè collegate, non possono certo dirsi disciplinate dalle stesse regole e da principi omogenei. Compatibile sarebbe la convalida del provvedimento con la nullità della vendita, tale rimasta anche nel tempo successivo alla convalidanota1. Al contrario, secondo il ragionamento del Giudice delle Leggi, la convalida, tale sotto il profilo amministrativo, "non tanto determina la convalida del negozio autorizzato, quanto rimuove(rebbe) retroattivamente la ragione d'invalidità del negozio, il quale risult(erebbe) non già convalidato, bensì stipulato validamente fin dall'origine".

Non v'è chi non veda che, in ogni caso, pur seguendo le argomentazioni della Corte, non si sfugge in ordine ad una descrizione della fattispecie negoziale recuperata in chiave di validità sopravvenuta, contestata categoria giuridica, dalle incerte connotazioni.

Note

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Difficile poter sostenere che la nullità negoziale in discorso possa essere superata nel modo sopra descritto. La mancanza di assegnazione (che si sostanzia nella carenza procedimentale di un provvedimento amministrativo) determina l'annullabilità del provvedimento autorizzativo. Ciò a propria volta determina la nullità dell'atto di alienazione. Qualora, ex post, la regione venisse a convalidare l'autorizzazione precedente ricreando l'assegnazione a categoria con efficacia retroattiva sarebbe difficile, stante la riferita autonomia dell'aspetto civilistico, concludere nel senso che la nullità venga meno ex tunc, data la parallela eliminazione del meccanismo che l'ha determinata.
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