Nullità del contratto d'opera professionale per difetto di iscrizione all'albo




Ai sensi dell'art.2231 cod.civ., non è data azione a colui che intenda essere retribuito per lo svolgimento di un'attività professionale in relazione allo svolgimento della quale occorra l'iscrizione in un albo o elenco. Si osservi come non occorra, ai fini di dar conto del conferimento di un incarico professionale, uno speciale formalismo (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 3043/2023).

Cosa riferire dell'eventuale accordo concluso tra cliente ed il soggetto sfornito del titolo abilitativo che gli consenta l'iscrizione nell'albo professionale? Al riguardo la giurisprudenza ha assunto una posizione di particolare rigore. Si reputa, in particolare, che la natura imperativa della norma citata non possa non indurre la nullità del patto contrastante con essa. E' stato così giudicato nullo il contratto concluso tra mero praticante avvocato e cliente, pur concernente prestazioni di tipo preparatorio rispetto all'attività giudiziale (Cass. Civ. Sez.II, 3740/07 ).

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