Nullità



La nullità costituisce la più grave specie della categoria invalidità. Essa comporta una sanzione legale che consiste nell'assoluta ed immediata inidoneità dell'atto a sortire effetti per chiunque. Quod nullum est, si dice, nullum producit effectum. L'atto nullo è contrassegnato da una così notevole difformità rispetto al paradigma legale o alle regole che valgono a disciplinarlo da importare, a tutela di interessi che trascendono quelli delle parti, l'inettitudine a sortire qualsiasi effetto diretto.

Giova osservare che tale situazione giuridica non esclude la possibilità che l'atto nullo risulti produttivo di ulteriori diversi effetti, qualificabili come indiretti. Si pensi alla conversione del contratto nullo ex art. 1424 cod.civ. , alla conferma della disposizione testamentaria o della donazione nulla ai sensi degli artt. 590 , 799 cod.civ., alla c.d. pubblicità sanante di cui al n.6 dell'art. 2652 cod.civ. nota1.

L'affermazione della nullità di un atto presuppone l'individuazione della causa che vi abbia dato origine.

In materia di contratto in genere, norma cardine in questo senso può essere reputato l'art. 1418 cod.civ. , che fa menzione, per l'appunto, di "cause di nullità del contratto".

Fonte di nullità è anzitutto la difettosità di alcuno degli elementi essenziali dell'atto, intesa tanto come mancanza totale dell'elemento, quanto come carenza nell'elemento, pure esistente, delle caratteristiche previste dalla legge. Si pensi ad un contratto privo di oggetto o al contratto nel quale venga dedotto un oggetto che non si possa definire nè determinato nè determinabile (cfr. art. 1346 cod.civ. ), al difetto della forma dello scritto negli atti per i quali essa sia prevista ad substantiam.

Gli interpreti nota2 operano inoltre una distinzione tra nullità testuali (vale a dire risultanti da specifiche prescrizioni legali che collegano al mancato rispetto di esse, in modo espresso, la conseguenza della nullità) e nullità virtuali (vale a dire ritraibili interpretativamente dal disposto di norme qualificate imperative, la cui violazione conduce alla nullità dell'atto secondo il modo di disporre del I comma dell'art. 1418 cod.civ. ).

Quale esempio di nullità testuale si può ricordare il divieto dei patti successori di cui all'art. 458 cod.civ. , l'art. 735 cod.civ. , che prevede la nullità della divisione ereditaria fatta dal testatore omettendo la considerazione di alcuno degli eredi istituiti o dei legittimari; l'art. 771 cod.civ. , disponente la nullità della donazione di beni futuri; l'art. 1229 cod.civ. , ai sensi del quale è prescritta la nullità dei patti di esonero da responsabilità per il debitore; l'art. 2265 cod.civ. , che commina la nullità del c.d. "patto leonino ", con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite; l'art. 46 del T.U. in materia urbanistica 380/2001 (sostanzialmente reiterativo dell'abrogato art. 17 della L. 28 febbraio 1985, n. 47), che dichiara nulli gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali su edifici - o loro parti - costruiti dopo l'emanazione di quella legge, ove nell'atto non siano indicati gli estremi del permesso di costruire (già concessione ad edificare) oppure della denuncia di inizio attività (c.d. DIA), ovvero l'art. 30 del T.U. in materia urbanistica 380/01 (ancora una volta reiterativo dell'abrogato art. 18 della L. 28 febbraio 1985, n. 47), ai sensi della quale gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, sono nulli e non possono essere stipulati nè trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.

Si parla invece di nullità virtuale quando un atto è "genericamente contrario a norme imperative" (art. 1418 , I comma, cod.civ.), anche se la nullità di esso non sia espressamente prevista dalla norma nota3.

Il problema in questo caso consiste nella qualificazione di una norma come imperativa: è infatti da tale carattere che scaturisce la comminatoria della nullità per l'atto che fosse stato posto in essere in violazione di essa.

Il vizio che è causa di nullità può investire l'intero atto, ovvero soltanto una o più clausole: in quest'ultima ipotesi si parla di nullità parziale nota4. A tal proposito l'art. 1419 cod.civ. detta una regola in base alla quale, se risulta che la clausola colpita da nullità è essenziale oggettivamente o soggettivamente, nel senso che i contraenti non avrebbero posto in essere l'atto senza la parte nulla, l'intero atto deve essere considerato nullo.

Accanto ad una nullità parziale che potremmo definire oggettiva, in quanto ha per oggetto una parte del contratto, è possibile parlare di una nullità parziale soggettiva nota5, che riguarda cioè una o più delle parti di un contratto plurilaterale con più di due parti in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune.

L'art. 1420 cod.civ. prescrive a questo riguardo che la nullità concernente il vincolo di una sola delle parti non importa la nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Assumeremo infine in considerazione caratteristiche e conseguenze del perfezionamento di un atto nullo, ciò che vale a distinguerlo rispetto all'atto inesistente e da quello semplicemente annullabile. Inefficacia, insanabilità, assolutezza della legittimazione attiva con riferimento all'azione volta a far valere il vizio invalidante, imprescrittibilità dell'azione, dichiaratività della pronunzia di nullità sono caratteri che meritano un attento vaglio, alla luce della disciplina concretamente approntata dal legislatore. Come vedremo più specificamente esaminando ciascuno degli aspetti riferiti, la legislazione speciale presenta più di una cospicua deviazione rispetto al nitido disegno del codice civile, tale da offuscare in modo non irrilevante il quadro di insieme.

Note

nota1

Cfr. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.798; Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.631; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.248.
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nota2

Si vedano Gentili, Le invalidità, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, pp.1330 e ss.; Roppo, Il contratto, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2001, pp.740 e ss.; Villella, Le nullità virtuali, in Le nullità negoziali di diritto comune, speciali e virtuali, a cura di Ferroni, Milano, 1998, pp.615 e ss..
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nota3

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.924.
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nota4

Sull'argomento, tra gli altri, Casella, Nullità parziale del contratto e inserzione automatica di clausole, Milano, 1974; Criscuoli, La nullità parziale del negozio giuridico, Milano, 1959; Tamponi, Contributo all'esegesi dell'art. 1419 c.c., in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1978, pp.105 e ss..
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nota5

Così Bianca, op.cit., p.638; Ferroni, Principio di conservazione e salvezza del negozio nullo, in Le nullità negoziali di diritto comune, speciali e virtuali, a cura di Ferroni, Milano, 1998, pp.735 e ss.; Gentili, op.cit., p.1363.
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Bibliografia

  • CASELLA, Nullità parziale del contratto ed inserzione automatica di clausole, Milano, 1974
  • CRISCUOLI, La nullità parziale del negozio giuridico, Milano, 1959
  • FERRONI, Principio di conservazione e salvezza del negozio nullo, Milano, Le nullità negoziali di diritto comune, 1998
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GENTILI, Le invalidità, Torino, I contratti in generale Gabrielli, II, 1999
  • ROPPO, Il contratto, Bologna, 1977
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • TAMPONI, Contributo all'esegesi dell'art.1419 c.c., Riv.trim.dir.e proc.civ., 1978
  • VILLELLA, Le nullità virtuali, Milano, Le nullità negoziali di dir.comune, 1998

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