Nozione e causa del contratto di commissione



Il contratto di commissione è un mandato senza rappresentanza avente un oggetto peculiare: l'acquisto o la vendita di beni (mobili o immobili) per conto del committente e in nome del commissionario (art.1731 cod.civ. ).

Colui che conferisce l'incarico viene appellato committente, chi invece lo esegue commissionario .

Una cosa è essenziale sottolineare: il commissionario conclude direttamente il contratto con il cliente nomine proprio. Non ha la possibilità di perfezionarli nomine alieno, proprio perchè non ne ha i poteri (che si paleserebbero come rappresentativi). Ciò anche se il commissionario talvolta può limitarsi a raccogliere un ordine, che viene sottoscritto dal cliente, salvo accettazione da parte del committente.

Il codice civile ha configurato la commissione come figura autonoma nota1 ma, come palesato dalla norma precitata ed evidenziato dall'esame della disciplina normativa, la dipendenza di essa rispetto allo schema più generale del mandato senza rappresentanza, è assoluta. Conseguentemente si dovrà fare complessiva applicazione della normativa di cui agli artt. 1703 cod.civ. e ss., se non derogati dal modo di disporre degli artt. 1731 e ss. cod.civ. . In giurisprudenza, ad esempio, si è reputata applicabile la regola in base alla quale la commissione avente ad oggetto l'alienazione di beni immobili debba essere perfezionata con atto scritto (Cass. Civ. Sez. I, 1594/76 ).

La riconducibilità della commissione al più generale schema del mandato di per sè è esplicativa del fatto che essa possa essere configurata sia a titolo gratuito sia a titolo o oneroso. Il punto è controverso, pur prevalendo tuttavia il parere secondo il quale possono essere reiterate le stesse notazioni che valgono in tema di mandato nota2. E' comunque opportuno osservare che l'art. 1733 cod.civ. disciplina la misura della provvigione, senza fare menzione dell'ipotesi in cui al commissionario non spetti alcun compenso per l'opera svolta.

Altrettanto discusso è la necessità o meno del requisito della professionalità in capo al commissionario . Il parere negativo è fondato sul tenore letterale dell'art.1731 cod.civ. , muto sul punto nota3.

Qual è in definitiva la differenza tra commissione e mandato?

Il mandato può essere abbinato al conferimento di poteri rappresentativi, tali da consentire l'imputazione diretta al rappresentato dell'attività posta in essere dal rappresentante. La commissione è sempre senza rappresentanza. L'oggetto di quest'ultima inoltre è limitato alla vendita o all'acquisto di beni, laddove il mandato è invece figura generalissima.

Note

nota1

Questa autonomia della commissione rispetto al mandato rinviene le proprie radici in ragioni eminentemente storiche, legate alla diffusione dello schema in relazione all'attività commerciale, anche se risulta indiscussa la sua configurabilità come sottospecie del mandato (cfr. Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.607).
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nota2

Cfr., nel senso della essenziale onerosità, Mirabelli, cit., p.633; contra, Minervini, voce Commissione, in Novissimo Digesto it., vol.III, 1967, p. 637. Probabilmente le ragioni della diatriba risiedono nella ordinaria natura professionale dell'incarico conferito al commissionario che, come tale, sicuramente si presta ad eseguire l'incarico verso un corrispettivo. Questo non toglie tuttavia che la commissione possa essere contrassegnata dalla gratuità. Il tema non è invero banale. Si veda, in particolare, Cass. Civ. Sez. III, 982/2002, che ha statuito nel senso dell'esistenza della causa in una negoziazione atipica assimilabile alla commissione nella quale non era stato previsto alcun corrispettivo a fronte della condotta obbligatoria di una delle parti. Ciò sulla scorta della sussistenza in concreto di un interesse delle parti diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.
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nota3

Così Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1954, p.231; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.600; Luminoso, Mandato, commissione e spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm. dir. da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1984, p.598. La tesi positiva invece (seguita da Formiggini, voce Commissione, in Enc.dir., vol.VII, 1960, p.862; Squillante, voce Commissione, in Enc.forense, vol.II, 1958, p.301) si fonda su argomenti storici e soprattutto logici: nessuna diversità sussisterebbe tra mandato e commissione e ogni mandato ad acquistare o vendere sarebbe una commissione.Pur potendo quindi il contratto in oggetto concludersi tra non imprenditori e pur non dovendo necessariamente il commissionario rientrare in una delle categorie elencate nell'art. 2195, cod.civ., rimane il fatto ineludibile che il contratto di commissione interviene più frequentemente tra imprenditori. La Cassazione indica come unico elemento differenziatore tra procacciatore d'affari e commissionario o agente la stabilità (Cass. civ. sez lavoro, 1078/99 ).
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Bibliografia

  • FORMIGGINI, Commissione, Enc.dir., VII, 1960
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MINERVINI, Commissione, N.sso Dig. it., III, 1967
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • SQUILLANTE, Commissione, Enc.forense, II, 1958

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