Nozione e causa del contratto di cessione dei beni ai creditori


L'art. 1977 cod.civ. definisce il contratto di cessione dei beni ai creditori ( cessio bonorum ) come il contratto con il quale il debitore conferisce ai propri creditori o ad alcuni di essi l'incarico di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato allo scopo di soddisfare il loro credito.

Contrariamente al titolo della norma, la pattuizione in esame non allude ad alcun atto avente efficacia traslativa rispetto a beni da trasferire ai creditori.

Il contenuto della cessio bonorum corrisponde piuttosto a quello di un mandato irrevocabile (in quanto in rem propriam ) a liquidare le attività di cui è titolare il debitore e ad imputare tali attività (in esito ad un eventuale riparto) a deconto rispetto alle passività nota1.

La liberazione del debitore si verifica, salvo patto contrario, soltanto quando i creditori ricevono la somma loro spettante dal ricavato della liquidazione.

La causa del contratto è pertanto individuabile nell'attribuzione del potere di disposizione ai creditori di un soggetto allo scopo di evitare procedimenti esecutivi a carico di costui. E' dunque un congegno negoziale atto a soddisfare l'interesse, sia del debitore sia dei creditori, di evitare le remore, le lungaggini ed i costi di azioni esecutive, pur conservando una funzione satisfattiva rispetto ai diritti di creditonota2.

Occorre osservare che il debitore, pur in esito alla conclusione dell'accordo di cessione dei beni, conserva pur sempre la titolarità di essi nonché la possibilità di esercitare in via diretta tutte le azioni relative alle attività cedute.

In concreto il contratto in esame, la cui causa possiede punti di contatto rispetto alla datio in solutum nota3, non rinviene un frequente utilizzo. E' preferito il ricorso ad accordi transattivi che deducono direttamente il trasferimento della titolarità dei beni, anche allo scopo di evitare l'ulteriore aggredibilità di essi beni da parte di nuovi creditori.

Note

nota1

La dottrina prevalente sostiene perciò che il contratto in esame sia riconducibile alla figura del mandato: Miccio, voce Cessione dei beni ai creditori, in Enc.dir., VI, 1960, p.834; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.793. Contra Carresi, Della cessione dei beni ai creditori, in Comm.cod.civ., dir. da D'Amelio e Finzi, Firenze, 1949, per il quale il contratto avrebbe lo scopo di dare vita ad un patrimonio separato a scopo di liquidazione. E' però preferibile ritenere che la cessio bonorum sia un contratto tipico a sè stante, diverso dal mandato, anche se le norme del mandato possono essere applicate per analogia quando esistano delle lacune nella disciplina del rapporto. (Vassalli, La cessione dei beni ai creditori, in Trattato Rescigno, XIII, Torino, 1985, p.406; Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p.551; Salvi, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1947, p.51).
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nota2

Salvi, cit., p.54.
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nota3

Alcuni (Salvi, cit., p.356) escludono la possibilità di accostare la cessione dei beni ai creditori alla datio in solutum, ma dal punto di vista funzionale è innegabile che il contratto assolve comunque una funzione solutoria.
Distinto problema è quello afferente alla situazione economica e giuridica del debitore. E' preferibile ritenere che la cessio bonorum sia perfezionabile anche in un tempo in cui il credito non è ancora esigibile (come si è autorizzati a ritenere, stante il modo di disporre dell'art. 1977 cod.civ.). In questo senso, la figura potrebbe svolgere anche una preventiva funzione cautelare idonea ad assicurare il pagamento di debiti non ancora scaduti.
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Bibliografia

  • CARRESI, Della cessione dei beni ai creditori, Firenze, Comm. D'Amelio-Finzi, 1949
  • MICCIO, Cessione dei beni ai creditori, Enc. dir., VI, 1960
  • SALVI, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1947
  • VASSALLI, La cessione dei beni ai creditori, Torino, Trattato Rescigno, XIII, 1985

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