Nozione e causa del comodato



L'art. 1803 cod.civ. delinea il comodato qualificandolo il contratto in forza del quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile allo scopo di consentire a quest'ultima di servirsene per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. La parte che consegna in comodato la cosa è detta comodante, la parte che la riceve, avendone il godimento, viene appellata comodatario.

Mentre nel mutuo l'obbligo di restituire ha quale oggetto la stessa quantità di cose generiche (il tantundem eiusdem generis) nel comodato invece l'obbligo ha per oggetto esattamente la stessa cosa che è stata consegnata al comodatario affinchè se ne serva nota1. Il mutuo inoltre, pur potendo essere gratuito è ordinariamente oneroso. Il comodato non può essere altro se non gratuito, evidenziando un elemento causale particolare, comune a tutti gli altri contratti connotati da gratuità nota2. La gratuità viene infatti differenziata rispetto all'intento liberale in relazione all'assenza di un incremento patrimoniale che sia conseguenza di un depauperamento. Il collegamento del comodato con una situazione in considerazione della quale esso è stato concluso può rilevare allo scopo di illustrare il particolare intento del disponente: si pensi al comodato di un locale concesso nella consapevolezza che in esso venga gestita una casa da gioco clandestina. E' stato deciso che la convivenza more uxorio in funzione della quale era stato attribuito un bene in comodato non costituisce, al contrario, causa di nullità per illiceità del medesimo (Cass. Civ. Sez. III, 6381/93 ).

Secondo l'opinione prevalente nota3 il comodatario sarebbe titolare di una situazione soggettiva attiva qualificabile in chiave di diritto personale di godimento. Il comodante consentirebbe al comodatario, semplice detentore del bene, di fruire del medesimo. Una volta instaurata la situazione di godimento essa darebbe luogo ad una relazione con la res qualificata dall'inerenza.

Di fondamentale importanza per comprendere la natura giuridica del comodato sono le caratteristiche della realità e della gratuità, che verranno illustrate in modo specifico. Problema delicato, che ha a che fare con l'elemento causale, è quello di discernere il comodato da altre figure, quali ad esempio il diritto di abitazione. In astratto la differenza è pacifica. In concreto può non risultare così perspicua. Cosa dire infatti del comodato che sia costituito per tutta la durata della vita del comodatario? Come distinguere una siffatta pattuizione da una donazione del diritto di abitazione vitalizio? E' chiaro che se si dovesse propendere nel senso della opponibilità del comodato anche agli eredi del comodante (come sembra aver statuito Cass. Civ., Sez.III, 8548/08), per ciò tenuti a rispettare il contratto già perfezionato dal de cuius (che, si badi bene, non è soggetto a trascrizione) la coerenza del sistema non potrebbe non ricevere un grave vulnus.

Note

nota1

Si parla infatti di prestito d'uso in contrapposizione al prestito di consumo tipico del contratto di mutuo. Si vedano, tra gli altri, Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.620; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.773.
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nota2

Così Teti, voce Comodato, in Dig. disc. priv., p.39, per il quale il comodato non tollera l'apposizione di prestazioni a carico del comodatario, neanche quando siano di scarso valore. Contra Tamburrino, voce Comodato (dir. civ.), in Enc. dir., p.998, per il quale può essere pattuito un corrispettivo, purché modestissimo, stante la lettera del codice che definisce il contratto in esame come "essenzialmente" gratuito.
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nota3

Cfr. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. V, Milano, 1972, p.115; Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.177; Luminoso, voce Comodato (dir. civ.), in Enc. giur. Treccani, pp.3 e ss..
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Bibliografia

  • GALGANO, Diritto Privato, Padova, 1984
  • LUMINOSO, Comodato, Enc.giur.Treccani
  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972
  • TAMBURRINO, Comodato, Enc. dir.
  • TETI, Comodato, Dig. disc. priv.

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