Nozione di gioco e di scommessa: relazione tra i due concetti



Che cosa è il gioco?

Il gioco può essere definito come una qualsiasi attività che sia variamente finalizzata allo svago o al diletto di chi la pone in essere. Il carattere della competitività non appare essere essenziale. Si pensi al gioco di cinque persone che costruiscano un castello di sabbia tutte insieme per far passare il tempo.

Appare evidente che non tutti i giochi come tali importino conseguenze giuridicamente rilevanti. Nell'esempio riferito di alcuni soggetti che si ingegnano di dare la miglior forma possibile ad un cumulo di sabbia in riva al mare a fini di mero diletto non è ravvisabile la conclusione di un impegno giuridicamente rilevante. Potremmo risolvere la questione della natura dell'accordo tra queste persone sul piano dei rapporti di amicizia, di cortesia.

E' assente il dato della giuridicizzazione dell'intento: non v'è atto negoziale, non esiste causa nota1.

Ipotizziamo invece che queste cinque persone intendano ingaggiare una gara tra di loro: a chi costruirà il miglior castello di sabbia andrà in premio una certa somma di denaro. Viene nominata una giuria imparziale che dovrà assegnare un punteggio. Questo caso differisce dal primo: è insita nel gioco una scommessa che si sostanzia nella previsione dell'attribuzione di una utilità economicamente rilevante.

Viene a questo proposito in esame la nozione di scommessa. Secondo un'opinionenota2 essa consisterebbe nell'accordo in forza del quale viene prevista dalle parti l'attribuzione di una vincita in dipendenza del fatto che si manifesti come esatta un'opinione o un pronostico che non dipende dall'attività delle parti. E' stato detto che la scommessa differirebbe dal gioco o perché l'esito del secondo dipenderebbe dalla condotta dei giocatori mentre nella prima, come detto, la vincita si pone in relazione a fatti non riconducibili alle parti, ovvero in quanto l'incertezza del gioco è riferibile ad un avvenimento futuro mentre l'alea che qualifica la scommessa attiene ad eventi passati.

Questi criteri non colgono nel segno: in realtà il gioco, come tale, non può probabilmente essere annoverato nell'ambito delle pattuizioni giuridicamente rilevanti se non in quanto collegato ad una scommessa nota3. L'esemplificazione di cui sopra può valere a chiarire il concetto.

Fino a quando l'accordo dei giocatori è quello di costruire insieme il miglior castello possibile non è dato di poter parlare di un rapporto rilevante per il diritto. Poniamo che ad un certo punto qualcuno si sia stancato di erigere torri merlate e, dando un calcio a quanto realizzato, si allontani. E' forse possibile che gli altri giocatori, stizziti per quanto accaduto, svolgano una domanda giudiziale volta al risarcimento del danno subìto?

La risposta sicuramente negativa vale a confermare il fatto che il gioco, come tale, si svolge nell'ambito dei meri rapporti amicali, di cortesia. Al limite il giocatore incostante sarà passibile di un saluto non troppo caloroso da parte degli altrinota4.

Diversamente le cose andrebbero qualora si fosse innestato sul gioco un differente elemento: quello cioè della scommessa. In relazione a quest'ultima è possibile ipotizzare anche una sovrapposizione soggettiva tra giocatori e scommettitori.

Se i cinque giocatori fanno tra loro a gara per costruire il miglior castello (che dovrà essere giudicato da apposita giuria) al gioco si collega una scommessa nella quale tutti i giocatori l'uno contro l'altro sono parti di un negozio plurilaterale che non può certamente essere qualificato come connotato da comunione di scopo. Lo schema è quello di ciascuno contro tutti gli altri ed è caratterizzato da una contrapposizione di interessi. L'oggetto consiste nella sfida di realizzare la miglior costruzione, ciò che è contrassegnato da alea.

Peraltro si può pensare che si formi un capannello di spettatori della competizione, spettatori i quali (pur non prendendo parte al gioco) iniziano a scommettere tra loro su quale concorrente risulterà il migliore. Si ripropone dunque il medesimo schema della scommessa (ciascuno contro tutti), tuttavia disgiunta dal gioco.

La scommessa può pertanto essere definita come quell'accordo tra due (ma sovente tra più) parti che ha per oggetto la promessa di versare una somma di denaro, di effettuare una certa prestazione ovvero la diretta effettuazione di una puntata la cui attribuzione dipende dall'esito di un gioco o di qualsiasi atto o fatto che possa qualificarsi come (anche soltanto soggettivamente) incerto nota5.

Intrinseca rispetto alla nozione è l'aleatorietà, intesa come impossibilità di riferire a priori con certezza la definizione dell'evento che costituisce il punto di riferimento della scommessa, vale a dire l'elemento dal quale è fatta dipendere l'attribuzione della vincitanota6.

Note

nota1

In un certo senso può reputarsi conforme Funajoli, voce Giuoco e scommessa, in N.sso Dig. It., vol.VII, 1961, p.930.
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nota2

Carnelutti, in Riv. di dir. comm, 1941, II, 415.
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nota3

Così anche Valsecchi, Il giuoco e la scommessa, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1954, p.7.
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nota4

Conferma questa impostazione Gazzoni,  Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.1180, per il quale il giuoco, non unito ad una scommessa, è suscettibile di regolamentazione solo sociale.
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nota5

Analogamente Funajoli, cit., p.930.
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nota6

Così Bianca, Diritto civile , vol.IV, Milano, 1998, p.797. Strettamente connessa con l'aleatorietà del contratto è la struttura onerosa della scommessa: scopo della fattispecie è lo scambio fra la prestazioni in esso dedotte (seppur sottoposte all'alea reciproca). Manca quindi qualsiasi intento liberale fra le parti, per cui non si può in alcun modo definire la scommessa come donazione reciproca condizionata (così Funajoli, cit., p.29).
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Bibliografia

  • CARNELUTTI, Riv. dir. comm., II, 1941
  • FUNAJOLI, Giuoco e scommessa, N.sso Dig. It. , VII, 1961
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • VALSECCHI, Il giuoco e la scommessa, Milano, 1954

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