Nozione di alienazione onerosa (retratto successorio)



Il diritto di prelazione di cui all'art. 732 cod.civ. (nonché la correlativa possibilità di giovarsi del retratto nell'ipotesi di violazione dello stesso) a favore del coerede, si riferisce alle alienazioni onerose (e non alle donazioni: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 2159/2014) che hanno quale destinatario un terzo. Tale non sarebbe il coniuge che vivesse in regime di comunione legale con il coerede che fosse già titolare di altre quote indivise di eredità. L'atto di acquisto di ulteriore quota da parte dei detti coniugi non sarebbe dunque soggetto alla prelazione in parola (Cass. Civ. Sez. II, 9231/05).

Il modo di disporre della riferita norma è suscettibile di diverso apprezzamento.

Secondo un'opinione nota1, la legge si riferirebbe unicamente alla compravendita. L'espressione testuale "prezzo" di cui all'art. 732 cod.civ. manifesterebbe in modo univoco il riferimento ad una alienazione che ha quale corrispettivo una somma di denaro, definizione che si attaglia unicamente alla vendita.

Altri nota2 invece reputano, sulla scorta della ratio che assiste la disposizione in esame, che sia assoggettabile a retratto qualsiasi atto che deduca la quota ereditaria in una alienazione onerosa.

Sarebbero dunque comprese negoziazioni quali la permuta, nella quale il trasferimento del diritto viene effettuato a titolo oneroso, rinvenendo quale controprestazione il trasferimento del diritto su un altro bene.

Proprio questo esempio manifesta l'eccessiva latitudine di questa impostazione: come potrebbe avvenire il retratto qualora Tizio, ponendo in essere una permuta, avesse trasferito la propria quota ereditaria in cambio del trasferimento della proprietà di un'amena villa sul lago, dotata di una panoramica eccezionale?

Dovrebbe forse l'erede che si avvale del meccanismo di tutela di cui all'art. 732 cod.civ. reperire previamente un bene immobile di analogo pregio (che, in ogni caso, mai potrebbe essere identico a quello trasferito a titolo permutativo)?

L'evidente insoddisfazione per qualsivoglia soluzione relativamente al caso prospettato, palesa l'opportunità di accogliere un'opinione meno radicale, intermedia rispetto a quelle già enunziate.

Sembra pertanto preferibile riferire l'operatività del retratto successorio ad ogni atto a titolo oneroso nel quale il corrispettivo sia fungibile nota3 . In altri termini, deve essere praticabile la sostituzione dell'acquirente con quella del retraente in relazione alla possibilità di far ottenere all'alienante la stessa utilità economica che avrebbe ricavato dalla negoziazione effettuata con l'estraneo.

Questa tesi si combina con la riconosciuta piena validità ed efficacia della stipulazione intercorsa tra l'erede alienante e l'estraneo al quale sia stata trasferita la quota anche in esito all'esercizio del diritto di riscatto. Esso, come tale, è infatti semplicemente idoneo a determinare la sostituzione della persona dell'estraneo con quella del coerede retraente. Si è parlato in proposito di una surrogazione personale in forza della quale il retraente assume la stessa posizione contrattuale del contraente estraneo nota4 .

Svolte le osservazioni che precedono l'art. 732 cod.civ. deve ritenersi applicabile a tutti i casi di compravendita. Ciò non soltanto quando l'oggetto consista nella piena proprietà della quota, bensì anche della proprietà nuda ovvero dell'usufrutto nota5.

Secondo l'opinione preferibile nota6 il retratto potrà essere fatto valere anche in relazione ad un vendita effettuata con patto di riscatto (art. 1500 cod.civ.), nella quale cioè è previsto che il diritto alienato possa tornare in capo all'alienante. In esito alla stipulazione di essa infatti si producono effetti traslativi in favore dell'avente causa estraneo che rendono praticabile il rimedio in esamenota7 .

Quanto alla vendita con patto di riservato dominio (art. 1523 cod.civ.) è invece evidente che, non essendosi ancora verificato al tempo della stipulazione alcun effetto traslativo, non potrà neppure farsi questione di retratto. Competerà quest'ultimo al coerede quando, avendo l'estraneo acquirente pagata l'ultima rata, si produrrà in suo favore l'acquisto del diritto.

Nessun ostacolo si pone anche per la dazione in pagamento (art. 1197 cod.civ.). In questa ipotesi è tuttavia il coerede alienante a risultare debitore dell'estraneo al quale la quota di eredità viene ceduta al posto del pagamento dovuto, pagamento che ben potrebbe essere eseguito dal retraente nota8 .

Circa la permuta, nonostante quanto già specificato, non è possibile aprioristicamente negare la praticabilità del retratto. Occorre soltanto verificare se il bene permutato con la quota sia fungibile o meno. Nel primo caso non si vede perché negare la possibilità al coerede di attivare il riscatto, offrendosi di prestare le medesime cose oggetto dello scambio nota9 .

Al contrario, appare evidente che non possa praticarsi il riscatto in riferimento alla donazione della quota, stante la essenzialità della figura del donatario nota10 . Neppure il trasferimento che segue alla stipulazione di una transazione sembra compatibile con il rimedio in esame nota11 , come anche quello inerente all'assegnazione in sede di asta fallimentare (Cass.Civ. Sez.I, 7056/99 ).

Una volta che sia intervenuto il riscatto, il relativo debito del retraente nei confronti dell'acquirente estraneo si configura come di valuta e non di valore (Cass.Civ. Sez.II, 4695/86 ).

Note

nota1

Morello, Alienazione di quota e prelazione legale del coerede, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1966, pp. 448 e ss.
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nota2

Forchielli, Della divisione, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 169.
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nota3

Così Lobina, Contributo all'interpretazione dell'art. 732 c.c., in Riv.not., 1950, p. 644; Capozzi, Successioni e donazioni, vol. II, Milano, 1982, p. 755.
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nota4

A questo riguardo v. Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ.it., Torino, 1980, p. 66; Trimarchi, Prelazione e retratto successorio: profili applicativi, in Notariato, 1998, n. 4, p. 341.
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nota5

E' di questa opinione Bernardini, La prelazione urbana fra diritto comune e leggi speciali, Padova, 1988, p. 101. Conforme Cass. Civ. Sez. II, 3083/76 .
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nota6

Bernardini, op.cit., p. 102.
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nota7

E' chiaro che, qualora il coerede alienante con patto di riscatto avesse esercitato il proprio diritto di ritornare proprietario del bene, non risulterebbe più praticabile l'esercizio del retratto successorio. L'operatività di quest'ultimo, in altri termini, è subordinata al fatto che la titolarità del diritto sulla quota sia in capo all'estraneo.
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nota8

A ben vedere le difficoltà non mancano neppure in questa ipotesi. Pur prescindendo dall'osservazione, comunque fondata, secondo la quale è giuridicamente difficoltoso configurare un subingresso del retraente nella posizione di debitore dell'estraneo (anche se, a dire il vero, non è indispensabile prospettare un subingresso in questa posizione, essendo sufficiente piuttosto descrivere l'estinzione per compensazione del debito (pur sempre in capo al debitore originario) ed il controcredito di costui quale corrispettivo della perdita del diritto sulla quota alienata, corrispettivo che dovrebbe essere erogato dal retraente)si può osservare che il terzo potrebbe essersi indotto ad accettare la dazione in quanto ciò costituisca l'unico mezzo per poter realizzare qualche utilità, esistendo una enorme sproporzione tra (maggior) debito del coerede e (minor) valore dei beni oggetto del riscatto.
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nota9

Sono favorevoli all'applicazione dell'art. 732 cod.civ. alla permuta Burdese, op.cit., p. 59; Loi, voce Retratto (dir.vig.), in Enc.dir., p. 28. Sono contrari il Durante, voce retratto successorio , in Enc.giur.Treccani, p. 3; Vaselli, Note sul retratto successorio , in Riv.trim.dir, e proc.civ., 1948, p. 542.
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nota10

Contra un'isolata e non più recente tesi del Lobina, op.cit., in Riv.not., 1950, p. 211, il quale riteneva applicabile il retratto successorio anche alla donazione.
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nota11

Così D'Orazi Flavoni, Della prelazione legale e volontaria, Milano, 1950, p. 267; Atlante, Il diritto di prelazione del coerede, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p. 63. Quest'ultimo A. precisa infatti che "in questo caso il rapporto tra le parti in causa è del tutto estraneo ai coeredi, nè sembra possibile rinvenire un meccanismo che consenta ai coeredi di riscattare dal terzo acquirente la quota trasferitagli a causa della transazione conclusa con il coerede alienante".
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Bibliografia

  • ATLANTE, Il diritto di prelazione del coerede, Padova, Successioni e donazoioni a cura di Rescigno, vol. II, 1994
  • BERNARDINI, La prelazione urbana fra diritto comune e leggi speciali, Padova, 1988
  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • D’ORAZI FLAVONI, Della prelazione legale e volontaria, Milano, 1950
  • DURANTE, Prelazione e riscatto, III, retratto successorio, Enc. giur. Treccani
  • LOBINA, Contributo all'interpretazione dell'art. 732 c.c., Riv.not., 1950
  • LOI, Retratto (dir.vig.), Enc.dir., XL, 1989
  • MORELLO, Alienazione di quota e prelazione legale del coerede, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1966
  • TRIMARCHI, Prelazione e retratto successorio: profili applicativi, Notariato, 1998
  • VASELLI, Note sul retratto successorio, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1948

Prassi collegate

  • Quesito n. 6064/C, Prelazione del coerede ex art. 732 ed esecuzione forzata

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