Nozione di affare (patrimonio destinato)




L'introduzione in esito alla riforma del diritto societario dell'istituto del "patrimonio destinato" ad uno specifico affare (artt. 2447 bis e ss. cod. civ.) impone all'attenzione dell'interprete il significato della locuzione "affare".

Ci si domanda, in particolare, quale sia la valenza tecnica del termine che in materia civilistica viene sporadicamente utilizzato nell'ambito della mediazione, dell'associazione in partecipazione e del contratto mandato, comunque mai fornendosene esplicita definizione nota1 .

Per "affare" si intende alludere, utilizzando una locuzione prossima al mondo economico più che a quello del diritto, all'iniziativa progettata dalla società. In questo senso l'espressione viene significativamente adoperata in alternativa all'ulteriore termine "operazione" (cfr. il III ed il VI comma dell'art.2447 decies cod. civ. ). Si tratta genericamente di una serie coordinata ed indeterminata di atti che ben possono sostanziarsi nella stipulazione di contratti, nell'assunzione di deliberazioni, nel compimento di attività materiali che assume una rilevanza spiccatamente economica.

Non paiono esservi dubbi che il concreto oggetto dell'"affare" debba poter rinvenire una corrispondenza nelle indicazioni di cui all'oggetto sociale. Ciò anche se occorre osservare come l'ampiezza del riferimento che suole essere riportato negli statuti ad ogni operazione commerciale, finanziaria, industriale, sia pure da intendersi funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale, in effetti sia tale da ampliare in maniera potenzialmente indefinita l'ambito di operatività in cui ha modo di estrinsecarsi l'"affare".

Inversamente non potrà l'"affare" esaurire l'oggetto sociale, vale a dire costituire l'unica attività oggetto della società. Non si giustificherebbe in questo caso la separazione del patrimonio della società rispetto a quello destinato al perseguimento dell'"affare". Più logico sarebbe fare riferimento alla nozione di ramo aziendale

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nota2.

Quest'ultimo non pare dover poi essere qualificato da attributi specifici. Così non è certo necessario che l'"affare" debba essere connotato da una specifica originalità o novità. Non deve neppure corrispondere a peculiari modalità di aggregazione di fattori già conosciuti o di specifici know how (cfr. al riguardo la speciale disciplina che la legge ha previsto per il franchising). Ciò che è certo è che l'"affare" debba essere determinato in maniera adeguata, tenuto conto di quanto dispone l'art. 2447 ter cod. civ. in relazione al contenuto necessario della deliberazione che istituisce il patrimonio destinato.

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Note

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Per la mediazione si vedano gli artt. 1754 e 1755 cod. civ. , per il contratto di associazione in partecipazione gli artt. 2549 e ss. cod. civ.. Da ultimo in materia di mandato cfr. gli art. 1721 e ss. cod. civ..
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nota

nota2

Si pensi al fatto che, ai sensi della lett. c) dell'art. 2447 ter cod. civ., la deliberazione che da vita al patrimonio destinato deve dare indicazioni relativa al "piano economico finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego...". Ciò conferma, se ve ne fosse bisogno, che con il termine "affare" si allude ad una realtà complessa e dinamica.
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