Novazione soggettiva



Quando la sostituzione dell'elemento del rapporto obbligatorio concerne l'elemento soggettivo della persona del debitore (novazione soggettiva passiva) o del creditore (novazione soggettiva attiva), la novazione si definisce soggettiva nota1 .

L'istituto non ha una consistenza autonoma, come è manifestato dal modo di disporre dell'art. 1235 cod.civ., norma che compie semplicemente un rinvio alla disciplina della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo. Il fenomeno della sostituzione dell'elemento soggettivo attivo e, soprattutto, passivo si risolve infatti compiutamente nell'ambito degli istituti citati. La figura è stata talvolta evocata in giurisprudenza, sia pure riconducendo l'efficacia della novazione soggettiva non già alla volontà privata, bensì alla speciale previsione legislativa, in tema di contratto di lavoro subordinato, con speciale riferimento al divieto di interposizione di cui alla legge n. 1369 del 1960 (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 1898/84 ).

Note

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Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 627 e ss.; Di Prisco, I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 284.
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Bibliografia

  • DI PRISCO, I modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984

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