Ai sensi dell'art.
1300 cod. civ. , nelle obbligazioni solidali, la novazione intercorsa tra il creditore e uno dei condebitori
produce effetto liberatorio anche per gli altri. La norma fa salva la possibilità che risulti il contrario: che cioè si sia voluto limitare l'effetto novativo al singolo condebitore. In questo caso la liberazione degli altri si verifica solo per la parte di debito del primo, manifestandosi sotto tale profilo una parziarietà dell'obbligazione
nota1 .
Nell'ipotesi inversa di novazione fra il debitore e uno o alcuni dei creditori solidali, l'efficacia non coinvolge gli altri creditori se non limitatamente alla parte del diritto di colui con il quale è intercorso l'accordo novativo (II comma art.
1300 cod. civ. )
nota2.
Se la novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido determina un effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati relativamente alla nuova obbligazione solamente sui beni del debitore coinvolto nell'accordo novativo (art.
1233 cod. civ.)
nota3.
Note
nota1
Analogamente Mazzoni, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 378; Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 705.
top1nota2
In tal senso Rubino, Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili e indivisibili, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1963, p. 260; Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 136.
top2nota3
Perlingieri, op. cit., p. 133; Magazzù, voce Novazione (dir.civ.), in Enc.dir., vol. XXVIII, 1978, p. 822; Nanni, Inefficacia della novazione, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 226.
top3Bibliografia
- MAGAZZU', Novazione, Milano, Enc. dir., XXVIII, 1978
- MAZZONI, Costituzione in mora, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
- NANNI, Inefficacia della novazione , Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
- PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975
- RUBINO, Obbligazioni alternative, in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili (Artt. 1285-1320), Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja Branca-, 1963