Notificazione della dichiarazione di interesse culturale del bene




Ai sensi dell'art. 15 del Codice (D. Lgs. 42/04), la dichiarazione d'interesse culturale del bene prevista dall'art. 13 dello stesso Codice è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento nota1 .

Il successivo art. 16 del Codice prevede che avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'art. 12 o il provvedimento in questione sia data la possibilità di esperire ricorso amministrativo per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, pur rimanendo ferma l'efficacia delle disposizioni dettate dalla legge in via cautelare.

Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. Nel caso d'accoglimento delle ragioni del ricorrente, il Ministero annulla o riforma l'atto impugnato.

Note

nota1

Si noti a tal proposito che l'art. 3 della Legge 1089/39 (legge già abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 490/99 , e la cui abrogazione è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1 del D.L. 200/08) prevedeva la notifica per i beni culturali disciplinati dall'art. 1 della stessa Legge, senza richiamare a questo proposito i beni di cui all'art. 2 (beni culturali per relationem ). La qualificazione di bene culturale per i beni di cui all'art. 2 dipendeva (e dipende ancora) strettamente dall'intervenuta notificazione amministrativa, in difetto della quale essi non possiedono questa qualità. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'imposizione del vincolo di particolare interesse culturale, previsto per i beni disciplinati dagli artt. 1,2 e 3 della legge 1089/1939, era frutto di un'attività tecnico -discrezionale dell'Amministrazione, sindacabile soltanto sotto il profilo della congruità e della logicità della motivazione. Quanto alle formalità con le quali doveva essere fatta detta notificazione, va chiarito che il regolamento che continua a disciplinare la materia, cioè il R.D. n. 363 del 1913 , era da ritenersi in vigore in virtù del richiamo che ne faceva l'art. 73 della Legge 1089/39 (Cass. Civ. Sez. I, 11919/90 ). La situazione non si modificò neppure in esito all'emanazione del t.u. 490/99 . L'art. 8 del t.u. prevedeva infatti che la dichiarazione di cui all'art. 6 fosse notificata al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano oggetto. Ove si fosse trattato di cose soggette a pubblicità immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero, sarebbe stata trascritta nei registri immobiliari, avendo efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. La notificazione rivestiva inoltre un'efficacia costitutiva, nel senso che soltanto con la notifica il vincolo previsto dalla legge sarebbe venuto ad esistenza in tutti gli aspetti; non si riteneva infatti che l'atto di riconoscimento dell'interesse particolarmente importante avesse natura recettizia. Nell'approfondire queste riflessioni ha costituito argomento basilare la norma per cui la notifica andava indirizzata, indifferentemente, ad uno dei seguenti soggetti: privati proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo (art. 3 della Legge 1089/39). Il I comma dell'art. 8 del t.u. disponeva, in modo del tutto analogo, ciò che conduceva alla reiterazione delle osservazioni che venivano effettuate in precedenza. In questo modo il legislatore aveva stabilito l'indifferenza del destinatario della notifica, purché questa fosse avvenuta entro la cerchia delle persone sopra menzionate: ad esempio nell'ipotesi che il bene fosse cointestato a più persone si pensava che la notifica potesse avvenire nei confronti di uno solo dei condomini. Rimaneva da stabilire quale autorità fosse legittimata ad effettuare la notificazione. L'art. 53 del regolamento 363/13 stabiliva che la notificazione potesse essere promossa dal Ministro dei beni culturali, oppure dal sovrintendente ai beni culturali. All'esito dell'entrata in vigore del t.u. 490/99 si reputava che la competenza si fosse concentrata in capo al primo. Una volta imposto, il vincolo sui beni culturali si estrinsecava sia per il tramite di uno specifico regime giuridico nell'ipotesi di alienazione (attraverso due particolari momenti inerenti il regime della loro circolazione giuridica: la denunzia dell'eventuale atto di alienazione e la possibilità che venga esercitata la prelazione da parte dello Stato) sia in relazione agli speciali obblighi di conservazione imposti dalla legge (cfr. artt. 21 , 33 , del t.u. 490/99), alla specifica normativa in tema di restauro (artt. 34 , 48 del t.u. 1999) ed a quella concernente le altre forme di protezione (artt. 49 , 54 del t.u. 490/99).
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