Norme dispositive



Le norme dispositive corrispondono alle disposizioni dettate dalla legge allo scopo di fornire una disciplina per così dire "normale" a quegli accordi  che non contengono difformi o speciali pattuizioni. E' chiara la funzione integrativa del contenuto del contratto che tali disposizioni vengono a svolgere.

L'utilità di queste regole è notevole: non si può ritenere che le parti siano così preparate ed avvedute da porsi ogni tipo di problematica giuridica riguardante la materia oggetto dell'accordo. Interviene allora la legge, ponendo una serie di disposizioni ispirate al contemperamento degli interessi contrapposti, idonee a risolvere gli eventuali conflittinota1 . Si pensi ad una vendita immobiliare in cui il prezzo sia stato determinato a corpo. Successivamente al perfezionamento del contratto l'acquirente, misurando la superficie dell'immobile, si avvede di una discrepanza tra i dati dichiarati dall'alienante e quelli oggetto della verifica. In difetto di speciali patti interviene, a questo proposito l'art. 1538 cod.civ., in forza del quale, pur nell'ipotesi in cui la misura fosse stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto. Il principio è stato ritenuto applicabile anche al contratto preliminare (Cass. Civ. Sez. II, 8384/94 ).

E' di tutta evidenza il rilievo giocato dalle norme dispositive nell'ambito della normale integrazione delle contrattazioni che si svolgono nella vita quotidiana. E'  altrettanto chiaro che la regola dell'integrazione suppletiva viene reputata applicabile soltanto  nella misura i cui la volontà delle parti non abbia stabilito prescrizioni difformi e speciali, vale a dire in difetto di specifiche clausole contrattuali (Cass. Civ. Sez. II, 5862/94 ). Quando i contraenti si sono dati carico di un aspetto particolare del contratto, adeguandone la portata, è infatti segno che esse hanno ritenuto di disciplinare in maniera più appropriata i propri interessi, ponendo automaticamente fuori gioco le norme dispositivenota2 .

Note

nota1

In tal senso Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969, p. 105 e ss.; Scognamiglio, L'integrazione, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, tomo II, Torino, 1999, p. 1028 e ss.
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nota2

Analogamente Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 512, il quale ritiene che le parti sono i migliori giudici dei propri interessi e che la disciplina convenzionale da esse predisposta può adattarsi meglio alle particolarità del loro affare.
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Bibliografia

  • RODOTA’, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969
  • SCOGNAMIGLIO, L'interpretazione, Torino, I contratti in generale, Gabrielli, II, 1999

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