Norme anfibie (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale)



La disciplina positiva in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale conosce alcune norme che posseggono una peculiare valenza, nella misura in cui valgono esplicitamente o interpretativamente a regolare ipotesi che ricadono in entrambe le forme di responsabilità.
Sotto il primo profilo, quello cioè dell'esplicita previsione, l'art. 2056 cod. civ. , dettato in tema di valutazione dei danni in tema di responsabilità extracontrattuale, estende alla medesima le regole di risarcimento di cui agli artt. 1223 , 1226 e 1227 cod. civ..
La prima riguarda la qualificazione del danno risarcibile come immediato e diretto rispetto all'azione lesiva, la seconda la valutazione equitativa del danno ad opera del giudice, l'ultima il concorso del fatto colposo del danneggiato (Cass. Civ. Sez. III, 2763/97 ; Cass. Civ. Sez. III, 9209/95 ). Quest'ultimo concorso deve essere adeguatamente ambientato nell'ambito extracontrattuale, ben potendo il termine "creditore" essere riferito anche ai congiunti della vittima dell'illecito, di cui rilevi la concorrente condotta colposa nella produzione dell'evento (Cass. Civ. Sez. III, 17638/02 ).
D'altronde l'art. 1219 cod. civ. annovera, tra i casi di mora ex re, nella quale cioè gli effetti della mora si producono automaticamente, proprio la causazione di un fatto illecito extracontrattuale, al quale pertanto l'intera disciplina della mora risulta applicabile.
Esiste una interdipendenza tra le due forme di responsabilità anche in senso inverso: l'art. 2058 cod. civ. prevede, infatti, nell'ambito dell'illecito extracontrattuale, la possibilità che il risarcimento avvenga in forma specifica. La disposizione è stata dagli interpreti ritenuta applicabile anche in tema di illecito contrattuale nota1 .

Note

nota1

In questo senso la posizione dominante (Betti, Sul cosiddetto risarcimento del danno in forma specifica in materia contrattuale, in Giust. civ., I, 2,1948, p.262; Bonvicini, La responsabilità civile, I, Milano, 1971, p.325; Ceccherini, Risarcimento del danno e riparazione in forma specifica, Milano, 1989, p.83), anche se parte della dottrina, opponendo la necessità di distinguere le figure dell'illecito contrattuale da quello extracontrattuale, rigetta l'applicazione analogica della norma (Scognamiglio, Il risarcimeto del danno in forma specifica, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1957, p.230; Proto Pisani, Brevi note in tema di tutela specifica e tutela risarcitoria, in Foro it., V, 1983, p.131).
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Bibliografia

  • BETTI, Sul cosiddetto risarcimento del danno in forma specifica in materia contrattuale, Giust.civ, I, 1948
  • BONVICINI, La responsabilità civile, Milano, I, 1971
  • CECCHERINI, Risarcimento del danno e riparazione in forma specifica, Milano, 1989
  • PROTO PISANI, Brevi note in tema di tutela specifica e tutela risarcitoria, Foro it., V, 1983
  • SCOGNAMIGLIO, Il risarcimento del danno in forma specifica, Riv.trim.dir. e pro.civ., 1957

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