La condizione giuridica di annullabilità non è rilevabile d'ufficio dal Giudice. Questa regola non è che il corollario della legittimazione relativa all'azione di annullamento che deriva dalla natura degli interessi, individuali, tutelati per il tramite del rimedio in esame
nota1. L'impossibilità di un rilievo officioso importa anche che (Cass. Civ. Sez.III,
15804/05 ), una volta prospettata dalla parte la relativa domanda in relazione ad una determinata alterazione patologica (es.: il conflitto di interessi tra rappresentanto e rappresentante), è precluso al giudicante il sindacato relativo all'eventuale sussistenza di ulteriore causa di annullabilità (es: un vizio della volontà).
Note
nota1
Opinione univoca in dottrina. Per tutti, Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.669 e ss..
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