Nomina e giuramento (curatore dell'eredità giacente)



Il curatore dell'eredità giacente può essere nominato in esito ad apposita istanza dei soggetti che a ciò abbiano interesse (si pensi ai creditori ereditari, ai chiamati che non siano nel possesso dei beni ereditari, ai legatari nota1) ovvero anche d'ufficio (art. 528 cod.civ. ). La relativa richiesta verrà avanzata con ricorso presentato presso il Tribunale territorialmente competente, vale a dire quello nella cui circoscrizione si deve considerare aperta la successione nota2. E' altresì possibile che venga rivolta richiesta anche verbalmente al cancelliere, tenuto a redigerne processo verbale (art. 135 c.p.c. ).

Una volta emesso il decreto di nomina (che non possiede natura decisoria, dunque non essendo suscettibile di impugnazione ex art. 111 c.p.c. : cfr. Cass. Civ. Sez. II, 6771/01 nota3) se ne darà pubblicità in forza dell'iscrizione nel registro delle successioni. E' altresì chiaro che esso debba venire notificato al nominato nel termine stabilito nello stesso decreto (art. 781 c.p.c. ).

Quest'ultimo dovrà successivamente, onde assumere la pienezza delle proprie funzioni, prestare giuramento di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità (art. 193 disp.att.c.p.c. ) nota4, essendo inoltre obbligato a redigerne l'inventario (art. 529 cod.civ. ) nota5 .

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Note

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Per chi reputa ammissibile la giacenza pro quota, saranno legittimatianche i chiamati possessori il cui possesso è riferito ad una parte soltanto dei beni .

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nota2

Nessun criterio preferenziale circa l'individuazione del soggetto chiamato a ricoprire l'incarico di curatore dell'eredità giacente viene normativamente indicato. V'è però chi ha rilevato come la scelta non possa cadere sul chiamato, dal momento che è proprio in considerazione dell'atteggiamento omissivo di costui che si palesa necessario instaurare la curatela (Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm.cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 488). Può invece darsi che il testatore abbia previsto l'ipotesi, preventivamente individuando un soggetto: la relativa indicazione non è comunque reputata come vincolante per il giudice (Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione dei beni ereditari, vol. II, Milano 1969, p. 257).
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nota3

Contra Tribunale di Milano, 28/03/1961 e la gran parte della dottrina, seppure con diversità di argomentazioni: alcuni (Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p. 201) sostengono la piena discrezionalità del giudice nel valutare l'opportunità di addivenire alla nomina (ben potendo perciò il giudice respingere la richiesta avanzata), mentre altri (Miccoli, voce Eredità giacente, in Enc. dir., p. 214; Trimarchi, L'eredità giacente, Milano, 1954, p. 59) affermano la necessità per il giudice di procedere a nominare il curatore, nel qual caso, tuttavia, permarrebbe un profilo di discrezionalità nell'esercizio della scelta del curatore. Ne seguirebbe, in ogni caso, la necessità di motivare il decreto di nomina (o, ove ritenuto ammissibile, di rifiuto di nomina) contro il quale gli interessati possono proporre reclamo al tribunale entro 10 giorni dalla notificazione o, in mancanza, dal giorno in cui il reclamante abbia avuto notizia del provvedimento (Natoli, op.cit., p. 256).
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nota4

L'accettazione dunque non è obbligatoria per il nominato, il quale potrà dunque liberamente rifiutare. Ciò differenzia la figura del curatore da quella del tutore, il quale è invece tenuto ad accettare, salvo che sussistano legittime cause di dispensa, stante la particolare funzione pubblica di tutela degli incapaci (Prestipino, op.cit., p. 494).
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nota5

L'inventario va compiuto secondo le regole previste per l'accettazione di eredità con beneficio d'inventario e nel rispetto delle formalità procedurali previste dal codice di rito (art.769 c.p.c. ). Il rinvio deve però ritenersi effettuato nei limiti della compatibilità: ne segue che non possono estendersi all'eredità giacente gli artt. 492 , 493 , 494 , 497 , 503 , 504 , 505 cod. civ.. Il curatore non è pertanto sottoposto al termine trimestrale né è tenuto a prestare cauzione (Natoli, op.cit. , p. 270 e Radaelli, L'eredità giacente, Milano, 1948, p. 156).
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Bibliografia

  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • MICCOLI, Eredità giacente, Enc. Dir., XV, 1966
  • NATOLI, L'amministrazione dei beni ereditari, Milano, I, 1968
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • RADAELLI, L'eredità giacente, Milano, 1948
  • TRIMARCHI, L'eredità giacente, Milano, 1954

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