Al n. 11 l'art.
2328 cod. civ. prevede la presenza nell'atto costitutivo
dell'indicazione della nomina dei primi amministratori e sindaci (ovvero, dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile). Si tratta di menzioni espressamente richieste dalla norma citata, a differenza di quanto prescritto dal testo previgente rispetto alla riforma del 2003
nota1.
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Note
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Peraltro anche nel tempo precedente la riforma parte della dottrina reputava comunque indispensabile l'esplicitazione di tali nomine ai sensi del I comma dell'art.
2383 cod. civ. nonchè del I comma dell'art.
2400 cod. civ.. Si badi come tale norma, in esito alla novellazione intervenuta per effetto della l. 28 dicembre 2005
n.262 , impone la comunicazione all'assemblea, all'atto della nomina e della conseguente accettazione della carica, delgi incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società .
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