Negozi unilaterali: le singole fattispecie



Tra gli atti negoziali unilaterali tipici possiamo rammentare il negozio di fondazione (art. 14 cod.civ.), l'accettazione d'eredità (art. 475 cod.civ.), la procura (art. 1392 cod.civ.), la ratifica (art. 1399 cod.civ.), la convalida (art. 1444 cod.civ.) la rinunzia, il recesso, la revoca, la disdetta (art. 1597 cod.civ.), la dichiarazione di riscatto (art. 1500 cod.civ.), la dichiarazione di retratto (art. 732 cod.civ.), la dichiarazione di scelta del coerede donatario per effettuare la collazione dei beni immobili in natura (art. 746 cod.civ.), la dispensa dall'imputazione (art. 564, III comma, cod.civ.) e la dispensa dalla collazione (art. 737 cod.civ.). In esito alla riforma del diritto societario del 2003 anche le società di capitali possono essere costituite per atto unilaterale (dell'art. 2328 cod. civ.).
Tra le fattispecie atipiche, in quanto non espressamente codificate, si può invece fare riferimento all'atto di assunzione dell'obbligazione fidejussoria, alla dichiarazione di gradimento al trasferimento di azioni o di quote sociali, alla dichiarazione di esercizio della prelazione statutariamente prevista.
Si discute sulla natura giuridica della ratifica dell'operato del mandatario sfornito di poteri rappresentativi che abbia ecceduto i limiti dell'incarico (art. 1711 cod.civ.). Prevale l'opinione secondo la quale essa è connotata da negozialità nota1 .

Note

nota1

Così Giampiccolo, Note sul comportamento concludente, in Riv.trim.dir e proc.civ., 1961, p.799.
top1

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Negozi unilaterali: le singole fattispecie"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti