Negozi unilaterali:


DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Il codice civile, pur non approntando una specifica normativa generale in tema di atti negoziali unilaterali, contiene una regola la cui notevolissima portata consiste nel fungere da moltiplicatore delle  disposizioni dettate in tema di contratto. L'art. 1324 cod.civ. prevede infatti, per gli atti unilaterali tra vivi aventi natura patrimoniale, l'applicabilità in via diretta delle norme in tema di contratto, in quanto compatibili.

L'art. 1334 cod.civ., ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati, costituisce un'ulteriore regola, in base alla quale è dato di distinguere, nell'ambito degli atti unilaterali,  tra quelli recettizi e quelli non caratterizzati dalla recettizietà nota1. Secondo l'opinione prevalente nota2  non risulterebbe necessario, ai fini del requisito della avvenuta comunicazione al destinatario, nessun particolare strumento o mezzo specifico, ad eccezione di un'espressa previsione della legge in questo senso (Cass. Civ. Sez. I, 2262/84 ).

In relazione al "filtro" di selezione delle norme dettate in tema di contratto, "filtro" costituito dall'art. 1324 cod.civ., gli interpreti ritengono, in materia di atti unilaterali negoziali, che:

  1. possano essere apposti elementi accidentali, essendo la relativa normativa in materia contrattuale suscettibile di rinvenire applicazione;
  2. in tema di vizi della volontà  il requisito della riconoscibilità, ai fini della rilevanza dell'errore (art. 1428 cod.civ.), possa riguardare esclusivamente gli atti unilaterali recettizi; per quelli non recettizi invece la rilevanza del principio dell'affidamento sarebbe assai dubbia, potendo il vizio esser fatto liberamente valerenota3 ;
  3. l'ambito della simulazione non sarebbe limitato agli atti unilaterali recettizi, bensì anche estensibile a tutti gli atti rispetto ai quali può rinvenirsi un controinteressato determinato (es: la rinunzia all'eredità, atto non recettizio, ma in relazione al quale è sicuramente dato di poter individuare il soggetto cui eventualmente possa profittare)nota4 ;
  4. le norme relative all'interpretazione del contratto potrebbero applicarsi, almeno limitatamente a quelle afferenti alla c.d. interpretazione oggettiva (artt. 1367 , 1368 , 1369 , 1370 , 1371 cod.civ.) (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 2009/88 ) nonché al canone "intermedio" della interpretazione secondo buona fede (art. 1366 cod.civ.)nota5;
  5. le regole che riguardano l'invalidità (nullità, annullabilità) dovrebbero in genere risultare applicabili, anche se debitamente "corrette". Ad esempio la conversione del contratto nullo non potrebbe, relativamente ad un negozio unilaterale, dar vita ad altro se non un ulteriore negozio avente parimenti struttura unilaterale (Cass. Civ. Sez. II, 4827/83 ). Alcune ipotesi specifiche destano sotto questo profilo particolare perplessità: in concreto si è ritenuto che una transazione, alla quale faceva difetto il requisito della reciprocità delle concessioni (che ne costituisce l'essenza), poteva essere considerata quale negozio unilaterale di accertamento (Cass. Civ. Sez. I, 5857/81 ).

Note

nota1

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.201, Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, p.62.
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nota2

Cesaro, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p. 497.
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nota3

Pietrobon, L'errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963, p.471.
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nota4

Giampiccolo, In tema di simulazione dei negozi unilaterali, in Foro pad., 1966, I, p.741 e ss.
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nota5

In questo senso Grassetti, voce Interpretazione dei negozi giuridici inter vivos, in N.sso Dig.it., vol.VIII, p.906.
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Bibliografia

  • CESARO, I contratti in generale, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • GIAMPICCOLO, In tema di simulazione dei negozi unilaterali, Foro pad., I, 1966
  • GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959
  • GRASSETTI, Interpretazione dei negozi giuridici "inter vivos", Torino, N.sso Dig. it., VIII, 1962
  • PIETROBON, L'errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963


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