Distinzione che ha per oggetto i soli negozi giuridici unilaterali (ma che può essere riferita anche alla più generale categoria degli atti giuridici
nota1 ) è quella tra negozi unilaterali
recettizi e
non recettizi.
Discussa è la nozione di recettizietà. Secondo un'opinione
essa consiste nella necessità, al fine della produzione degli effetti, che l'atto venga portato a conoscenza di un soggetto determinato nota2. Affinchè l'atto sia efficace dovrebbe pertanto giungere a conoscenza del destinatario, nei cui confronti esso deve essere comunicato o notificato.
Dal punto di vista del diritto positivo assume importanza, a questo proposito l'art.
1334 cod.civ., ai sensi del quale gli atti unilaterali
producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Esiste invero una
prospettazione alternativa, che riferisce la recettizietà non già all'efficacia dell'atto, bensì al perfezionamento del medesimo nota3. Secondo questa logica, in tanto l'atto potrebbe definirsi perfetto, in quanto esso fosse stato comunicato o notificato al soggetto al quale è diretto.
Per quanto attiene al requisito della comunicazione, è il caso di rilevare che esso, sulla scorta del modo di disporre dell'art.
1335 cod.civ., si sostanzia nella semplice
conoscibilità, nozione che sarà oggetto di separato approfondimento.
Esempio di atto recettizio è la
disdetta di cui all'art.
1597 cod.civ.. Recettizie sono anche la
proposta e l'accettazione. Tali figure tuttavia non possono essere definite come atti in sè conchiusi, corrispondendo a fattispecie prenegoziali: in altri termini esse preludendo alla formazione, che non si può dire ancora intervenuta, del contratto
nota4 . Natura recettizia possiedono anche il licenziamento del prestatore di lavoro subordinato (Cass. Civ. Sez. Lavoro,
5786/99 ) e la manifestazione di voler esercitare la prelazione (Cass. Civ. Sez. III,
3985/99 ).
Gli atti
non recettizi corrispondono invece a quelle fattispecie produttive degli effetti ad esse propri non appena vengono emessi dal dichiarante, vale a dire indipendentemente dalla comunicazione ad uno specifico destinatario. Ad esempio l'accettazione (art.
475 cod.civ.) o la rinunzia (art.
519 cod.civ.) dell'eredità sono efficaci non appena la relativa manifestazione di volontà unilaterale viene emessa, senza che abbia importanza la conoscenza che di esse abbiano i soggetti eventualmente interessati (es.: i chiamati in subordine)
nota5 .
Note
nota1
Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1983, p.170 e Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.109.
top1nota2
In questo senso Rubino, La compravendita, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1962, p.187.
top2nota3
Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, p.150.
top3nota4
Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., IV, 2, Torino, 1980, p.45 e Santoro-Passarelli, cit., p.209.
top4nota5
Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino,1993, p.201.
top5 Bibliografia
- GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959
- MIRABELLI, Negozio giuridico, Milano, Enc.dir., XXVIII, 1978
- RUBINO, Il negozio giuridico indiretto, Milano, 1937
- SANTORO PASSARELLI, L’accertamento negoziale e la transazione, Riv.trim.dir e proc. civ., 1956
- SCOGNAMIGLIO, Lezioni sul negozio giuridico, Bari, 1962