Il codice civile prevede una specifica normativa in tema di contratti plurilaterali connotati dalla comunanza di scopo, quali i contratti associativi.
Si tratta dagli artt.
1420,
1444 ,
1459,
1466 cod.civ. dettati rispettivamente
in materia di nullità, di annullabilità, di risolubilità per inadempimento ovvero per impossibilità sopravvenuta.
Si faccia attenzione al
difetto di qualsiasi previsione relativamente al caso della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta: questo aspetto viene giustificato non certo in base alla aleatorietà della causa dei contratti in esame (poichè, come è noto, il rimedio non si applica ex art.
1469 cod.civ.; ai contratti aleatori), bensì con la considerazione in base alla quale
la sopravvenienza che rende più onerosa la posizione è normalmente tale per tutti i contraenti, venendo ad incidere su ciascuno di essi proprio con riferimento alla comunanza di scopo che essi perseguono nota1. Analoghe considerazioni possono essere reiterate con riferimento
all'assenza di disciplina della rescissione, da interpretarsi appunto come irrilevanza del fenomeno.
Esiste inoltre un'ulteriore regola applicabile alla specie in esame, dettata in tema di
perfezionamento del vincolo contrattuale. Si tratta dell'art.
1332 cod.civ., norma che assume in considerazione la formazione progressiva della fattispecie nell'ambito del fenomeno dell'adesione al contratto di parti ulteriori rispetto a quelle originarie
nota2 .
E' indispensabile ribadire che le disposizioni sopra citate sono dettate esclusivamente in tema di negozi plurilaterali in cui i contraenti perseguono un fine comune. Esse risultano pertanto inapplicabili a quelle ulteriori strutture negoziali che, pur essendo connotate da un numero di parti superiore a due, non sono tuttavia caratterizzate dalla comunanza di scopo (si pensi alla divisione ed alla transazione con più di due parti, all'accollo trilatere, alla delegazione di pagamento passiva).
Note
nota1
nota1 Così anche Maiorca, voce Contratto plurilaterale, in Enc.giur.Treccani, p.26.
top1nota2
Caratteristico aspetto dei contratti plurilaterali è l'essere tendenzialmente aperti alla adesione di altre parti: cfr.Cesaro, Contratto aperto e adesione del terzo, Napoli, 1979 e Gabrielli, Sui contratti necessariamente aperti, in Riv.dir.civ., 1982, I, p.557.
top2Bibliografia
- CESARO, Contratto aperto e adesione del terzo, Napoli, 1979
- GABRIELLI, Sui contratti necessariamente aperti, Riv.dir.civ., I, 1982