Negozi organizzativi



Con la locuzione negozi organizzativi possiamo identificare alcuni atti la cui incerta collocazione sotto il profilo soggettivo è da attribuirsi alla peculiare attitudine dei medesimi ad organizzare l'assetto societario mediante l'aggregazione di più entità ovvero, inversamente, per il tramite della creazione di più enti societari nota1.

Nella fusione (art. 2501 cod.civ. ) la pluralità di società che vi prendono parte danno vita ad una nuova società (fusione propria) ovvero vengono incorporate in una o più delle società già esistenti (fusione impropria o per incorporazione).

Nella scissione (art. 2504 septies cod.civ . ) una società (c.d. scissa) viene ad essere sostanzialmente "divisa" attribuendosi gli elementi patrimoniali a due o più società di nuova costituzione, le c.d. società beneficiarie (scissione propria o totale). E' configurabile anche una scissione (impropria o parziale), nella quale la società scissa attribuisce ad una o più società beneficiarie soltanto una parte del proprio patrimonio, dunque permanendo come entità soggettiva.Una cosa diviene evidente considerando queste sia pure sommarie descrizioni dei due complessi fenomeni evocati: che, sotto il profilo squisitamente soggettivo, nel tempo in cui ha inizio la stipulazione dell'atto di fusione e di scissione si possono avere due o più soggetti nel primo caso, un solo soggetto nel secondo mentre, all'esito della negoziazione, il risultato finale consiste, all'inverso, nella constatazione dell'esistenza di un solo soggetto (nella fusione) e di più soggetti (nella scissione) nota2.

Pur senza voler specificamente occuparci in questa sede delle varie teorie che riguardano la natura giuridica degli istituti in esame è possibile riferire un concetto. L'eterogeneità delle situazioni afferenti alle varie specie di fusione e di scissione (propria ed impropria, omogenea ed eterogenea, etc.) e la grande varietà degli esiti praticabili sotto il profilo del numero e della consistenza soggettiva delle entità societarie, variabili soprattutto in riferimento all'elemento cronologico dell'inizio e del termine degli atti per il cui tramite si perfeziona il procedimento di fusione e di scissione, rende evidente l'insoddisfazione della costruzione teorica tradizionale, che fa leva sulla distinzione tra contratti bilaterali e plurilaterali.

In questa direzione risulta ammissibile evocare una categoria autonoma di contratti organizzativi, qualificati dalla intrinseca variabilità del numero dei soggetti che vi prendono parte nota3. Detta variabilità deve essere intesa propriamente: non si intende alludere soltanto alla variabilità che contraddistingue ad esempio il contratto di divisione, al quale possono prendere parte due, tre, quattro, cento condividenti. Anche alla fusione possono partecipare dieci società. La scissione inversamente può dar vita a dieci società. La cosa notevole è tuttavia considerare che il numero e la consistenza delle parti possono variare in esito al procedimento: è possibile avere una società che si scinde totalmente in dieci società neocostituite. E' tuttavia anche ipotizzabile che una società si scinda parzialmente mediante attribuzione di alcuni elementi soltanto ad una società già esistente (scissione parziale per incorporazione). In questo caso non si verifica nessuna variazione del numero dei soggetti implicati nel fenomeno, attuandosi una vicenda assai simile alla cessione di un ramo di azienda.

Note

nota1

Cfr. Maiorca, voce Contratto plurilaterale, in Enc.giur.Treccani, vol. IX, 1988, p.18.Rileva, altresì, il carattere di organizzazione connesso a queste fattispecie negoziali Cottino, Diritto commmerciale, vol.I, t.2, Padova, 1987, p.633.
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nota2

G. Ferri, voce Contratto plurilaterale, in N.sso Dig.it., vol.IV, Torino, 1959, p.680.
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nota3

Sottolinea l'elemento della variabilità del numero e dell'identità delle parti anche Maiorca, cit., p.19.
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Bibliografia

  • COTTINO, Diritto commerciale, Padova, I- t. 2, 1987
  • FERRI, Contratto plurilaterale, Torino, Nss.Dig.It, IV, 1959
  • MAIORCA, Contratto plurilaterale, Enc.giur.Treccani, 1988

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