Negozi nei quali è esclusa la rappresentanza



Non tutti i negozi tollerano sostituzione rappresentativa.

La rappresentanza è ammessa, entro limiti assai ristretti, nella donazione (artt. 777 , 778 )nota1.

Essa deve ritenersi esclusa nei c.d. negozi personalissimi , i quali, per la loro natura, si vogliono riservare in via esclusiva alla persona interessata: per es. nel matrimonio (cfr. art. 111 cod.civ. ove tuttavia è prevista la nomina di nuncius), nel testamento. A questo proposito si può riflettere sulle conseguenze dell'incapacità di agire (es.per minore età) quando, a cagione della stretta personalità dell'atto, non risulti possibile ovviare al problema per il tramite della rappresentanza legale. A questo riguardo si può prospettare una vera e propria incapacità giuridica specifica del soggetto, che per l'appunto è intrinsecamente inadatto a porre in essere l'atto in questione  nota2 .

Note

nota1

Cfr. Palazzo, Delle donazioni, in Comm.cod.civ., a cura di Schlesinger, Milano, 1991, p.159.
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nota2

In questo senso Santoro-Passarelli, Dottrine generali del dir.civ., Napoli, 1997, p.275.
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Bibliografia

  • PALAZZO, Delle donazioni, Comm.cod.civ. a cura di Schlesinger, 1991
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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