Non tutti i negozi tollerano sostituzione rappresentativa.
La rappresentanza è ammessa, entro limiti assai ristretti, nella donazione (artt.
777 ,
778 )
nota1.
Essa deve ritenersi esclusa nei c.d.
negozi personalissimi , i quali, per la loro natura, si vogliono riservare in via esclusiva alla persona interessata: per es. nel matrimonio (cfr. art.
111 cod.civ. ove tuttavia è prevista la nomina di
nuncius), nel testamento. A questo proposito si può riflettere sulle conseguenze dell'incapacità di agire (es.per minore età) quando, a cagione della stretta personalità dell'atto, non risulti possibile ovviare al problema per il tramite della rappresentanza legale. A questo riguardo si può prospettare una vera e propria
incapacità giuridica specifica del soggetto, che per l'appunto è intrinsecamente inadatto a porre in essere l'atto in questione
nota2 .
Note
nota1
Cfr. Palazzo, Delle donazioni, in Comm.cod.civ., a cura di Schlesinger, Milano, 1991, p.159.
top1nota2
In questo senso Santoro-Passarelli, Dottrine generali del dir.civ., Napoli, 1997, p.275.
top2 Bibliografia
- PALAZZO, Delle donazioni, Comm.cod.civ. a cura di Schlesinger, 1991
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002