Negozi a titolo oneroso, a titolo gratuito, di liberalità


I negozi patrimoniali possono essere distinti in negozi a titolo gratuito e negozi a titolo oneroso nota1.
Questi ultimi corrispondono al caso ordinario, in cui cioè la diminuzione patrimoniale di una parte è correlata all'assunzione di un corrispondente vantaggio (es.: nella compravendita chi vende si priva del bene, ma si avvantaggia del prezzo che riceve quale controprestazione). I contratti a prestazioni corrispettive sono tutti per definizione a titolo oneroso nota2. Occorre inoltre chiarire come non sempre l'onerosità della contrattazione sia perspicua. Si danno infatti ipotesi in cui il concetto giuridico di onerosità si divarica rispetto alla normale accezione economica. Cosa dire a proposito della cessione di un contratto che venisse effettuata in assenza di corrispettivo ovvero addirittura verso il pagamento di una somma di denaro al cedente da parte del cessionario (corrispettivo negativo)? La vicenda appare meno improbabile di quanto possa sembrare: si pensi ad un contratto di somministrazione che provochi nel somministrante una perdita costante in dipendenza delle condizioni contrattuali particolarmente gravose a di lui carico. Qualora egli riesca a rinvenire un soggetto disposto a rilevarne la posizione, non si potrebbe certo sostenere la gratuità dell'operazione. L'aspetto oneroso della stessa appare evidente nell'equilibrio delle posizioni di chiara marca sinallagmatica che viene raggiunto dalle parti nella cessione in parola.
I negozi a titolo gratuito comportano invece a favore di una delle parti un vantaggio, senza che ad essa faccia corrispondentemente carico alcun sacrificio patrimoniale nota3. Non v'è sinallagma, non esiste controprestazione. Nel mutuo gratuito, ad esempio, non viene pattuita la corresponsione di interessi. Nel comodato, analogamente, il comodatario gode del bene senza pagare canone alcuno. Se Tizio, per fare un favore all'amico Caio che ha bisogno di garanzie per ottenere una somma a mutuo da un istituto bancario, concede fidejussione o ipoteca su un bene immobile di sua proprietà, si tratta analogamente di un negozio gratuito. Anche l'atto costitutivo di fondo patrimoniale o gli accordi assunti in sede di separazione tra i coniugi, ancorché possano questi possedere una natura solutoria, possono essere similmente qualificati (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-III, 21358/2020; Cass. Civ., Sez. III, 9798/2019).
Il codice civile, pur non illustrando il concetto di gratuità e di onerosità, in alcune ipotesi presume la gratuità dell'atto (cfr. l'art. 1767 cod.civ.), in altre, viceversa, l'onerosità (cfr. ad esempio gli artt. 1815 e 1709 cod.civ.).
Il concetto di liberalità a propria volta non coincide con quello di gratuità: la liberalità infatti è qualificata dal fatto che all'arricchimento del beneficiario corrisponde un complementare depauperamento del disponente nota4.
Talvolta la distinzione è sfuggente: è stato deciso ad esempio che il patto inserito in un contratto preliminare di vendita immobiliare con il quale non già il promittente alienante, bensì il proprietario di un fondo vicino si obbliga a trasferire senza corrispettivo al promissario acquirente detto fondo allo scopo di consentire la riscossione al promittente di un corrispettivo maggiore non configura una donazione, ma un negozio gratuito a favore di terzo (Cass.Civ. Sez.II, 1931/91).
Tipico negozio liberale è, ad esempio, la donazione nota5. Se Tizio dona a Caio l'appartamento in Roma, Via Appia, all'incremento patrimoniale che segue al passaggio della proprietà dell'immobile nel patrimonio di Caio segue il correlativo depauperamento in pari misura della sfera patrimoniale di Tizio. Nell'atto semplicemente gratuito, quale ad esempio il mutuo, la somma che ne costituisce l'oggetto deve pur sempre essere restituita. La gratuità riguarda la mancanza di corresponsione degli interessi legati alla naturale fertilità del denaro nota6. Non si ha dunque depauperamento in senso tecnico del mutuatario: con tutta evidenza, diverso sarebbe il caso in cui Tizio non già mutuasse gratuitamente a Caio una somma di denaro, bensì la consegnasse a costui, rinunziando a qualsiasi diritto di chiederne la restituzione. Si tratterebbe di donazione avente ad oggetto la somma di denaro.
Quella esposta corrisponde alla opinione tradizionale e più consolidata, che concepisce l'impoverimento come un decremento patrimoniale netto. In realtà, a ben ragionare, sembra che in tutti i casi di atto a titolo gratuito possa comunque parlarsi di un arricchimento a favore di una parte e di un depauperamento dell'altra, quantomeno in termini di mancata produzione di un lucro o impiego non retribuito di energie. Se Tizio concede senza canone a Caio il godimento di un appartamento, in buona sostanza Caio si arricchisce nella misura in cui non corrisponde la pigione. Tizio corrispondentemente si depaupera, perchè potrebbe locare il bene ad altri ricavandone un utile. Se Primo compie un'attività giuridica per conto di Secondo senza alcun compenso per l'opera svolta (es.: mandato gratuito) in realtà Secondo si giova di un lavoro che avrebbe dovuto compiere personalmente oppure assoldando un'altra persona e Primo perde il valore economico dell'attività profusa (cfr. Cass.Civ. Sez.I, 7538/02 che, in relazione all'ipotesi in cui un professionista aveva convenuto di prestare gratuitamente la propria opera, ha stabilito, a fronte della natura imperativa delle tariffe professionali che prevedono l'importo minimo dei compensi, la praticabilità di una siffatta convenzione nei limiti in cui essa integri gli estremi di una negoziazione a titolo gratuito direttamente intesa a disporre dei detti compensi). In realtà i casi di negozio gratuito che non vengono considerati liberalità hanno tutti a che fare con l'impiego del tempo, con il trascorrere del tempo in relazione alla naturale fertilità del denaro ovvero dell'utilizzo dei beni o del lavoro. A questa regola si può dire faccia eccezione la costituzione di vincoli quale il fondo patrimoniale, atto da qualificarsi come a titolo gratuito, tuttavia non contrassegnato dalla causa liberale quando non si sostanzi in una parallela attribuzione patrimoniale (Cass.Civ. Sez. III, 966/07 ).
Probabilmente la ripugnanza a considerare mutuo gratuito, comodato, mandato gratuito come atti di liberalità dipende dal retaggio di una temperie storico-sociale nella quale la corresponsione di un interesse in relazione al prestito di denaro veniva considerata con riprovazione: donde la mancata valorizzazione del fattore cronologico quale autonomo elemento suscettibile di valutazione economica.
Tutto questo sortisce conseguenze giuridiche notevoli: soltanto in relazione agli atti di liberalità vengono in esame rimedi quali la riducibilità (artt. 553 e ss. cod.civ.), scaturiscono obblighi quali la collazione tra coeredi (art. 737 cod.civ. ).
A volte la distinzione tra atti a titolo oneroso e atti a titolo gratuito non si presenta come perspicua. Se è chiaro che la concessione di ipoteca contestuale alla stipulazione del mutuo che va a garantire deve essere considerata a titolo oneroso, non è altrettanto chiaro giungere alle stesse conclusioni quando la costituzione della garanzia ad opera di un terzo avvenga successivamente all'erogazione del prestito e contestualmente rispetto alla concessione di una proroga (Cass.Civ. Sez.I, 10161/91).
La questione riveste particolare importanza ai fini della proposizione sia dell'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 cod.civ. ), sia della revocatoria fallimentare (art. 67 l.f. ) nota7 (Cass.Civ. Sez.I, 7997/96).
Discussa è anche la natura giuridica delle convenzioni in forza delle quali i privati trasferiscono, in assenza di corrispettivo, al Comune porzioni di aree allo scopo di soddisfare particolari standards urbanistici, ovvero realizzare strade o altre opere. In generale si può dire che, in tutti i casi in cui sussiste un obbligo a carico del privato, come ad esempio quando sia stata precedentemente stipulata convenzione di lottizzazione o altre stipulazioni in forza delle quali, a scomputo del pagamento di oneri di urbanizzazione per l'edificazione di fabbricati, venga pattuito l'obbligo di trasferire la proprietà di detti beni, l'atto non si può qualificare nè come liberale nè come gratuito. Si tratta di un mero atto di adempimento che rinviene esternamente la propria causa. Diversamente si tratta di liberalità, della quale dovrà pertanto rivestire il peculiare formalismo.
In via generale l'acquirente a titolo gratuito si può dire tutelato con minore forza rispetto a colui che acquista un diritto a titolo oneroso nota8. Si pensi alla differente disciplina tra compravendita e donazione. Nella vendita l'alienante è tenuto alla garanzia per i vizi (artt. 1490 , 1491 , 1492 , 1493 , 1494 , 1495 e 1496 cod.civ.). Nella donazione il disponente, a meno che non sia in dolo, non risponde invece dei vizi di cui sia affetta la cosa donata (art. 798 cod.civ. ).
La gratuità o l'onerosità dell'acquisto rileva anche in relazione al grado di tutela dell'acquirente in rapporto alle alterazioni patologiche di cui il titolo sia eventualmente affetto.
In materia di annullabilità (per causa diversa dall'incapacità legale) si può rammentare che la tutela di cui all'art. 1445 cod.civ. è riservata soltanto a colui che ha acquistato in buona fede a titolo oneroso.
Per quanto attiene alle regole di interpretazione del contratto, ai sensi dell'art. 1371 cod.civ. in caso di dubbio, il contratto deve essere inteso, se è a titolo gratuito, nel senso meno gravoso per l'obbligato.

Note

nota1

Così anche Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.166.
top1

nota2

In questo senso la maggior parte della dottrina (cfr. per tutti Messineo, Il contratto in generale, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, XXI, Milano, 1973, p.771).
top2

nota3

Scozzafava, La qualificazione di onerosità o gratuità del titolo, in Riv. dir. civ., 1980, II, p.71.
top3

nota4

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.789.
top4

nota5

Conforme Gazzoni, op.cit., p.788.
top5

nota6

E' stata altresì proposta una differente impostazione del tema: il concetto di gratuità sarebbe contrapposto a quello di onerosità, mentre il concetto di liberalità sarebbe contraddistinto dalla assenza di interesse in capo al soggetto disponente e perciò liberale sarebbe contrapposto ad interessato (Così Sacco, Il contratto, in Tratt.dir. priv., diretto da Rescigno, vol. X, Torino, 1995, p.550).
top6

nota7

Sull'argomento si vedano anche Scozzafava, op.cit., p.81; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.652.
top7

nota8

Così Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.469.
top8

Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
  • SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, X, 1993
  • SCOZZAFAVA, La qualificazione di onerosità o gratuità del titolo, Riv. dir. civ., II, 1980

Prassi collegate

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Negozi a titolo oneroso, a titolo gratuito, di liberalità"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti