Negozi a causa di morte e negozi sotto modalità di morte



Assai importante è distinguere le pattuizioni diverse dal testamento che eventualmente fossero contrassegnate dal meccanismo attributivo causale collegato alla morte del disponente (che, come tali, non si sottrarrebbero ad una valutazione di nullità ai sensi dell'art. 458 cod.civ., la cui portata è stata tuttavia ridimensionata per effetto dell'introduzione dei patti di famiglia di cui all'art.768 bis cod.civ. ) da quelle diverse convenzioni (valide) che deducessero l'evento della morte di una delle parti sotto altro profilo.

E' in riferimento a questa problematica che la dottrina più attenta ha elaborato la distinzione tra disposizioni a causa di morte e negozi sotto modalità di morte nota1. Questi ultimi consistono in quei negozi nei quali la morte viene dedotta quale evento sub condicione ovvero quale termine iniziale di efficacia, senza tuttavia permeare di sè la causa dell'attribuzione.

Si pensi al contratto con il quale Tizio venda a Caio un immobile, espressamente stabilendo che l'effetto traslativo della proprietà si verifichi soltanto quando Tizio sarà defunto. La fattispecie è sicuramente valida, ancorchè l'efficacia di essa sia posposta al tempo in cui l'alienante Tizio avrà cessato di vivere. Occorre precisare che, nell'ipotesi di premorienza di Caio, a costui subentreranno gli eredi, ai quali la proprietà del fabbricato verrà trasferita pur sempre all'esito della dipartita di Tizio. Ancora si ponga mente al trust, quando al trustee venga conferito l'incarico di fare consegna del compendio ai beneficiari dopo la morte del disponente (18831/2019).

I problemi di contiguità rispetto alle attribuzioni mortis causa, come è ben immaginabile, non già sorgono quando v'è un corrispettivo a fronte dell'attribuzione, bensì quando la controprestazione non esiste, come nel caso della donazione.

A tal riguardo si possono rammentare le specie delle donazioni cum moriar e si preamoriar, ammissibili, il cui congegno attributivo si pone come differente rispetto alle donazioni mortis causa, vietate ai sensi dell'art. 458 cod.civ..

Note

nota1

Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento: contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954, p. 37, Nicolò, Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa, in Vita notarile, 1971, p.147. Analogamente Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p. 416, che distingue tra negozi a causa di morte e negozi connessi alla morte.
top1

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954
  • NICOLO', Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa, Vita notarile, 1971

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Negozi a causa di morte e negozi sotto modalità di morte"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti