Natura giuridica della vendita su documenti: la consegna del titolo rappresentativo della merce



La vendita su documenti di cui agli artt. 1527 e ss. cod.civ. rimane pur sempre un contratto consensuale, in relazione al quale si può dire vigente in modo pieno il principio del consenso traslativo di cui all'art.1476 cod.civ. . Chiarito che il diritto viene trasferito in conseguenza del raggiungimento del consenso, occorre aggiungere che la consegna del titolo rappresentativo viene semplicemente a surrogare la mancanza della consegna materiale, incardinando il possesso giuridico del bene in capo all'acquirente al quale il documento sia stato rimesso. In altre parole, il titolo consegnatogli legittima l'acquirente, divenuto immediatamente proprietario delle cose oggetto della vendita (a meno che non si tratti di cose di genere, dal momento che, in tale ipotesi, occorrerebbe attendere l'operazione di individuazione o di separazione: art. 1478 cod.civ. ) a pretenderne la materiale consegna dal detentore (che può essere il vettore, il depositario ovvero ancora il venditore presso il quale la merce continui a permanere) nota1.

Svolte queste premesse, è chiaro che l'oggetto della vendita rimane pur sempre la merce rappresentata e non il documento, il titolo rappresentativo. Quest'ultimo sarebbe semplicemente un veicolo di attribuzione del diritto alla (ri)consegna dei beni acquistati nota2. Il titolo rappresentativo non incorporerebbe il diritto reale sul bene oggetto della vendita, ma sarebbe semplicemente funzionale a consentire l'adempimento dell'obbligazione di consegna.

Note

nota1

Così Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.181.
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nota2

Questa almeno è l'opinione prevalente (cfr. Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.544), anche se occorrerebbe più a fondo interrogarsi sulla possibilità di configurare i titoli rappresentativi propri in chiave di titoli di credito, come tali incorporanti il diritto relativo al bene. A questo proposito non sarebbe infruttuoso condurre una verifica in relazione a ciascuna specie di documento (duplicato della lettera di vettura, ricevuta di carico di cui all'art. 1691 cod.civ.; polizza di carico e polizza ricevuto per l'imbarco ex art. 458 cod.nav.; fede di deposito e nota di pegno di cui agli artt. 1790 e ss. cod.civ. ).
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Bibliografia

  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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