Natura giuridica della vendita con riserva della proprietà



La costruzione dogmatica della vendita con riserva di proprietà conosce una notevole varietà di opinioni. Secondo l'impostazione tradizionale, la vendita con patto di riservato dominio non sarebbe altro se non una vendita sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo nota1.
Il trasferimento del diritto sul bene si verifica soltanto se e quando l'ultima rata del prezzo viene pagata al venditore (art. 1523 cod.civ.): il pagamento integrale sostanzierebbe dunque l'evento dedotto sotto condizione. E' tuttavia difficile conciliare la sospensione dell'efficacia che investe la globalità dell'atto con gli effetti obbligatori che la vendita con patto di riservato dominio indubbiamente sortisce fin dal momento della sua stipulazione. Da un lato, infatti, il venditore è da subito obbligato a consegnare il bene, dall'altro il compratore è altrettanto vincolato a pagare ratealmente il prezzo nota2.
Una variante di questa tesi è quella secondo la quale l'acquirente sarebbe da subito titolare del diritto di proprietà. Il mancato pagamento integrale del prezzo funzionerebbe come evento risolutorio, facendo ritornare proprietario il venditore. Si è parlato di proprietà risolubile nota3, ma la dinamica sarebbe analoga a quella della condizione risolutiva: nel tempo che segue il perfezionamento del contratto il venditore sarebbe titolare di un'aspettativa in ordine al riacquisto del bene. L'obiezione di fondo, comune peraltro anche alla prima delle costruzioni descritte, è costituita dalla irretroattività del meccanismo descritto dalla disciplina della vendita con patto di riservato dominio. Si può aggiungere che l'effetto risolutorio non è automatico come nella condizione, essendo piuttosto ancorato ad un'iniziativa giudiziale del venditore (cfr. gli artt. 1525 e 1526 cod.civ.).
Prevale tra gli interpreti l'idea che la specie di vendita in esame rientri nelle ipotesi di vendita c.d. obbligatoria nota4. Nel tempo che precede l'integrale corresponsione del prezzo il venditore rimane proprietario di quanto ha venduto, anche se questo suo diritto è, quanto alle facoltà di godimento (ed anche a quelle di disposizione), limitato dal diritto del compratore che culmina in quello di divenire automaticamente proprietario quando il prezzo sarà pagato. Questa costruzione può essere in linea di massima accolta, non senza aver tuttavia posto in luce il fatto che il venditore non è semplicemente obbligato a vendere il bene, seguendo l'effetto reale del trasferimento del diritto automaticamente in esito al detto pagamento. In altri termini si tratterebbe di un'ulteriore specie di vendita ad effetti reali differiti, nella quale cioè il motore dell'attribuzione è pur sempre il consenso (art. 1376 cod.civ.) raggiunto dalle parti in sede di stipulazione del contratto. Ciò non esclude che, nell'ambito della vicenda negoziale, si evidenzino a carico dell'una e dell'altra parte svariate obbligazioni. Si pensi per il venditore all'obbligo di consegna ed all'obbligazione negativa di astenersi dal porre in essere atti volti ad impedire l'acquisto; per il compratore l'obbligazione di pagare il prezzo, con particolare riferimento alle rate ordinariamente periodiche, di custodia della cosa.
Il vero nodo concettuale è rappresentato dalla posizione giuridica dell'acquirente nel periodo intercorrente tra la conclusione del contratto ed il pagamento dell'ultima rata del prezzo. Il problema presenta una certa analogia con quello attinente alla situazione nella quale si viene a trovare l' accipien s nel contratto estimatorio (anche se, per il vero, mentre la disponibilità della cosa in capo a costui è funzionale alla vendita del bene, invece la disponibilità della cosa in capo all'acquirente con clausola di riserva della proprietà è finalizzata al mero godimento nota5). Entrambi questi soggetti subiscono le conseguenze del perimento del bene che abbia avuto luogo nel tempo in cui la fattispecie negoziale può definirsi ancora in itinere. E' per questo motivo che, secondo alcuni, il compratore sarebbe addirittura titolare di un diritto qualificabile come reale nota6, come tale opponibile ai terzi (art. 1524, I comma, cod.civ. ) talvolta in relazione all'adempimento di specifici adempimenti pubblicitari (quando il contratto riguarda macchinari industriali: si vedano il II ed il III comma dell'art.1524 cod.civ.). In effetti il compratore ha la possibilità di fare uso della cosa come gli pare e piace, sia pure con il limite della conservazione della stessa, nè gli sono precluse facoltà di disposizione. Ben potrebbe egli vendere a propria volta la cosa comprata con patto di riservato dominio: il subacquirente diventerà proprietario soltanto ad avvenuto pagamento del prezzo, nè più nè meno di quanto accade nelle ipotesi di vendita di cosa futura o di cosa altrui (nelle quali l'atto di ulteriore disposizione dell'acquirente sarebbe efficace soltanto nel tempo in cui la cosa fosse venuta ad esistenza o fosse stata acquisita dal terzo proprietario). Date le cose dette non appare fuori luogo una teorica in base alla quale è stato sostenuto che, in effetti, anche nella vendita con riserva della proprietà, il compratore sarebbe da subito il proprietario della cosa nota7. Al venditore competerebbe nulla più se non una posizione di garanzia (anche se reale), meramente funzionale all'adempimento. Questa impostazione, se ha l'indubbio pregio di porre in luce l'essenza dell'istituto, si palesa in contrasto con il modo di disporre della legge che in maniera esplicita qualifica il venditore come colui che conserva il diritto di proprietà fino al momento in cui l'acquirente non paga l'ultima rata del prezzo (art. 1523 cod. civ.) nota8.

A queste osservazioni di natura sostanziale si possono aggiungere parallele notazioni dal punto di vista tributario. Infatti il t.u. 131/1986 considera, agli effetti dell'imposta di registro, la fattispecie in questione come immediatamente produttiva di effetti traslativi, per l'effetto sottoponendo immediatamente l'atto ad imposta proporzionale. V'è tuttavia di più: nell'ipotesi in cui la vendita con patto di riservato dominio fosse risolta per mutuo consenso nel tempo che precede il pagamento dell'ultima rata di prezzo (in relazione alla quale, come è detto, la legge prevede che vengano pagate le imposte in misura proporzionale) sarebbe nuovamente dovuta l'imposta di registro proporzionale (Cass. Civ., Sez. VI-T, 4134/2015). Insomma: nessun effetto traslativo civilisticamente parlando, ma doppia tassazione da corrispondere all'Erario.

Note

nota1

Cfr. in questo senso De Martini, Vendita reale, vendita obbligatoria e promessa di vendita, in Giur. compl. cass. civ., 1947 III, p.542. Più recentemente la tesi è stata proposta da Rescigno, voce Condizione, diritto vigente, in Enc. dir., p.784. In giurisprudenza, si veda Cass. Civ. Sez. II, 3415/99 che espressamente ha inquadrato nello schema della vendita con riserva della proprietà la vendita immobiliare sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo.
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nota2

Si veda la critica in questo senso espressa dal Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.173, a giudizio del quale tre considerazioni sono sufficienti a dimostrare che non si tratti di contratto condizionale: a) gli effetti obbligatori del contratto si esplicano immediatamente (gli obblighi di pagare il prezzo e di consegnare il bene nascono dal momento della conclusione del contratto); b) l'evento condizionante non è estraneo al contratto, in quanto è lo stesso adempimento del pagamento del prezzo, ed infine c) l'effetto traslativo produce effetti ex nunc e non ex tunc, come dovrebbe avvenire in forza del principio di retroattività della condizione.
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nota3

Così Pelosi, La proprietà risolubile nella teoria del negozio condizionato, Milano, 1975, p.189.
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nota4

Cfr. Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.428
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nota5

E' il caso di osservare che, come anche nel contratto estimatorio, si è deciso che qualora il compratore con riserva faccia alienazione della piena proprietà pur senza aver pagato interamente il prezzo, sia responsabile del reato di appropriazione indebita.
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nota6

Così Cattaneo, Riserva di proprietà ed aspettativa reale, in Riv. trim. dir e proc. civ., 1965, pp.947 e ss..
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nota7

Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.526.
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nota8

Altrettanto contraria al dato normativo (che afferma chiaramente la titolarità del solo venditore in mancanza del pagamento integrale) si pone anche la teoria che configura una sorta di doppia proprietà. Il compratore sarebbe proprietario con riserva di pagamento, mentre il venditore sarebbe titolare di un diritto di proprietà, estremamente ridotto e limitato nel suo contenuto, per il quale in dottrina (Comporti, Contributo allo studio del diritto reale, Milano, 1977, p.371) si è coniato il termine di "proprietà a garanzia del prezzo". A tacer d'altro, occorre poi chiedersi come sarebbe ammissibile la coesitenza nel nostro ordinamento di due, seppur distinti, diritti di proprietà sul medesimo bene (Carpino, La vendita con patto di riscatto, in Tratt. dir.priv., diretto da Rescigno, vol.XI, Torino, 1984, p.316).
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CARPINO, La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendità di eredità, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, XI, 1984
  • CATTANEO, Riserva di proprietà ed aspettativa reale, Riv.trim. dir. e proc.civ., 1965
  • COMPORTI, Contributo allo studio del diritto reale, Milano, 1977
  • DE MARTINI, Vendita reale, vendita obbligatoria e promessa di vendita, Giur.compl.cass.civ., III, 1947
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • PELOSI, La proprietà risolubile nella teoria del negozio condizionato, Milano, 1975
  • RESCIGNO, Condizione, Enc.dir.
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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