Natura giuridica della vendita a termine di titoli di credito



La vendita a termine di titoli di credito (artt.1531 e ss. cod.civ.) è riconducibile, a ben vedere, ad una speciale ipotesi di vendita di cose generiche nota1. L'oggetto di essa é infatti costituito da titoli di credito, i quali vengono in considerazione non certo nella loro specifica individualità, bensì come cose appartenenti ad un genere (es.: cento azioni della Alfa spa, 1000 certificati di credito della Banca Beta). Per l'acquirente è del tutto indifferente entrare in possesso di un particolare titolo tra i molti che possiedono le stesse caratteristiche, a tacere della dematerializzazione sempre più spinta, che giunge fino al punto di rendere gli scambi semplici poste contabili, del tutto privi di una consegna materiale. In linea generale si può dire che diviene più difficile applicare in senso proprio l'art. 1378 cod.civ., che fa perno sull'individuazione della cosa nell'ambito del genere onde sancire il passaggio della proprietà del bene. La virtualità dello scambio che interviene in relazione a titoli la cui gestione è accentrata (si pensi alle negoziazioni che intervengono per il tramite del sistema di deposito centralizzato presso il Monte Titoli spa) e la cui materialità è evanescente, rende infatti problematico il riferimento ad un'operazione di individuazione, funzionalmente deputata a distinguere concretamente una cosa di genere da un insieme indeterminato.

Ciò che deve essere comunque chiarito è che, nella fattispecie, non si evidenzia alcun meccanismo di sospensione dell'efficacia del contratto. In altre parole, non viene in considerazione il termine quale elemento accidentale, volto ad indicare il tempo a partire dal quale o fino al quale il contratto risulta essere produttivo di effetti. L'elemento di indicazione cronologico che vale a connotare la negoziazione in esame attiene semplicemente alla fase esecutiva: il termine svolge la funzione di determinare il tempo dell'adempimento (art.1183 cod.civ.), vale a dire il momento in cui diviene attuale il diritto di ottenere la prestazione o di dar corso all'attribuzione traslativa: per il venditore il pagamento del prezzo, per l'acquirente la consegna dei titoli nota2 .

La vendita a termine di titoli di credito che stiamo esaminando deve essere annoverata tra le negoziazioni "a mercato fermo". Si tratta dei contratti il cui contenuto é del tutto predeterminato quanto al tempo dell'esecuzione ed alle quantità negoziate all'atto del perfezionamento del vincolo negoziale nota3 . Al contrario, nella vendita di titoli "a premio" (o "a mercato libero") viene conferito ad una delle parti il diritto di variare alcuni elementi della negoziazione. Così sarà possibile modificare l'oggetto del contratto, con riferimento alla quantità di titoli (es.: l'acquirente potrà acquistare il doppio, il quadruplo, etc. della quantità di titoli originariamente prevista), abbandonare il contratto (esercitando cioè il diritto di recedere), differire il momento della consegna dei titoli. Nei contratti a mercato libero il premio costituisce il corrispettivo del diritto di variare il contenuto delle obbligazioni facenti capo alle parti del contratto. Quest'ultimo viene così ad assumere una dimensione causale squisitamente aleatoria nota4 . Ai contratti a premio non si applicano le specifiche regole di cui agli artt.1531 e ss. cod.civ. nota5 : oltre alla normativa generale del codice civile in tema di contratto, in genere si farà riferimento alle leggi speciali ed agli usi di borsa (Cass. Civ. Sez. I, 5724/77 ; Cass. Civ. Sez. I, 2907/92 ).

Note

nota1

Così Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.182.
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nota2

Bianchi D'Espinosa, I contratti di borsa, Milano, 1969, p.353.
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nota3

Cagnasso, I contratti di borsa, in Tratt. dir.priv., a cura di Rescigno, vol.XII, Torino, 1985, p.1049.
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nota4

In questo senso Messineo, Operazioni di borsa e di banca, in Studi giuridici, Milano, 1966, p.109.
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nota5

Così Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.192.
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Bibliografia

  • BIANCHI D'ESPINOSA, I contratti di borsa, Milano, 1969
  • CAGNASSO, I contratti di borsa, Torino, Tratt.dir.priv.a cura di Rescigno, XII, 1985
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • MESSINEO, Operazioni di borsa e di banca: studi giuridici, Milano, 1966
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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