Natura giuridica della rinunzia tacita ad avvalersi della prescrizione maturata



Si disputa circa la natura negoziale o meno della rinunzia tacita ad avvalersi della prescrizione ormai maturata (art. 2937, III comma cod.civ. ). A questo proposito, ci si domanda se le condotte corrispondenti alla rinunzia tacita debbano essere in ogni caso supportate nel debitore da una condizione di conoscenza degli effetti della prescrizione.

Segue un quesito ulteriore, logicamente correlato al primo: se cioè si possa dar conto del difetto di una tale consapevolezza e, ancor più, della conseguente mancanza dell'intento di rinunziare ad avvalersi dell'efficacia estintiva della prescrizione. A tal fine si ritiene per lo più indispensabile una assoluta inequivocità di comportamento, un'incompatibilità assoluta tra condotta del debitore e volontà del medesimo di avvalersi della prescrizione maturata (Cass.Civ., Sez. III, 8304/96 ). La giurisprudenza non entra tuttavia nel merito della qualificazione negoziale della rinunzia implicita.

Si è tuttavia reputata irrilevante l'ignoranza del debitore circa la maturazione del termine prescrizionale, essendo stata ritenuta, al contrario, decisiva l'oggettiva rilevanza della condotta di costui (Cass.Civ., Sez. I, 3672/88 ).

Così configurata, la rinunzia tacita non si sottrae alla considerazione di due aspetti antitetici. Da un lato il riferimento ad una condotta incompatibile con la volontà di giovarsi della prescrizione dovrebbe preludere ad un atto qualificabile come negoziale nota1. Dall'altro l'irrilevanza del difetto di conoscenza in capo al debitore della scadenza e degli effetti del decorso del termine prescrizionale sono elementi che conducono, al contrario, ad escludere una siffatta consistenza. La negozialità richiederebbe, infatti, non solo la consapevolezza circa tali elementi, ma addirittura che l'intento del soggetto fosse indirizzato a quel risultato come un obiettivo investito di volizione.



Secondo la contraria opinione (configurando cioè la rinunzia tacita come atto negoziale), qualora il pagamento venisse effettuato in carenza di consapevolezza del fenomeno estintivo connesso alla prescrizione, non si potrebbe avere rinunzia. L'atto di adempimento rimarrebbe tuttavia fermo (non ripetibile) in quanto autonomamente apprezzato dall'art. 2940 cod.civ. come atto di adempimento di obbligazione naturale nota2.

Occorre altresì rispondere al seguente interrogativo: potrebbe forse il debitore dare la prova che, nonostante l'inequivocità oggettiva della propria condotta, egli non intendeva affatto rinunziare alla prescrizione?

Se, come sembra, la risposta è negativa, non si vede come possa essere ancora sostenuta, come pure è dato di osservare sia in dottrina nota3, sia più velatamente in alcuni pronunciamenti giurisprudenziali (Cass.Civ., Sez. I, 7318/96 ), la qualificazione della rinunzia tacita come negozio giuridico.

Assai più semplice sarebbe tenere distinta, a questo proposito, rinunzia espressa e rinunzia tacita: la prima sicuramente atto negoziale, la seconda mero atto giuridico.

Giova infine rammentare che la rinuncia alla prescrizione effettuata da uno dei condebitori in solido non produce efficacia in relazione agli altri. All'inverso, quando la rinunzia sia effettuata a favore di uno dei creditori solidali, giova anche agli altri. Se la rinunzia viene infine posta in essere da un debitore solidale, questi perde il regresso verso gli altri condebitori che, per effetto della prescrizione, si ritengono liberati (art. 1310, III comma cod.civ. ) nota4.

Note

nota1

Ed infatti parte della dottrina ritiene che si tratti di un negozio unilaterale: cfr.Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1966, p.144 e Azzariti-Scarpello, Della prescrizione e della decadenza, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Libro VI, Bologna-Roma, 1964, p.235.
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nota2

Così Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.165.
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nota3

Auricchio, Appunti sulla prescrizione, Napoli, 1971, p.88.
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nota4

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.121.
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Bibliografia

  • AURICCHIO ALBERTO, Appunti sulla prescrizione, Napoli, 1971
  • AZZARITI-SCARPELLO, Della prescrizione e della decadenza, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, IV, 1964
  • CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1966
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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