L'erede che ha accettato con beneficio di inventario è pur sempre erede: in tale sua qualità gli compete ogni potere in ordine al compimento di atti afferenti sia all'ordinaria, sia alla straordinaria amministrazione nota1. Appare evidente che questa attività debba essere condotta in modo tale da tenere distinti i beni appartenenti all'asse ereditario rispetto a quelli di compendio del patrimonio personale dell'erede. Ciò allo scopo di permettere che avvenga in modo corretto il soddisfacimento dei debiti ereditari. E' per questo motivo che le eventuali condotte dell'erede beneficiato più gravemente difformi rispetto ai criteri enunziati importano
decadenza dal beneficio, con il conseguente coinvolgimento del patrimonio dell'erede, chiamato a far fronte ai debiti ereditari.
Non è pacifica la
natura giuridica dei poteri attribuiti all'erede. A fronte di chi reputa che costui amministri comunque beni propri, in quanto a lui destinati dal testatore,
sia pure gravato da un onere in senso tecnico (consistente nell'obbligo di liquidare le passività ereditarie)
nota2, si pone l'opinione di quanti reputano
l'erede beneficiato titolare di un ufficio di diritto privato nota3. Non è irrilevante al proposito osservare come concorrano gli elementi peculiari di quest'ultima figura, con speciale riferimento all'alienità dell'interesse curato (cioè la tutela dell'interesse dei creditori e dei legatari), alla natura originaria del potere, direttamente scaturente dalla legge, alla doverosità della funzione che viene altresì esercitata nomine proprio.
Occorrerà dare specificamente conto dell'obbligo di amministrare, pagando i debiti ereditari e facendo fronte ai legati. E' in questo ambito concettuale che assumono rilevanza l'eventuale
obbligazione di prestare idonea garanzia (art.
492 cod.civ.) e quella di
rendere il conto all'esito della fase di liquidazione (
art.496 cod.civ. ).
Note
nota1
Sarebbe stato possibile seguire anche altre vie: la legge avrebbe potuto, ai fini di pervenire alla liquidazione delle passività, fare ricorso al sistema della liquidazione affidata al giudice. La liquidazione affidata all'erede, di origine romanistica, è comunque temperata dalla previsione di speciali garanzie a favore dei creditori.
top1nota2
Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol.II, Milano, 1969, p.149; Santarcangelo, La volontaria giurisdizione, vol.III, Milano, 1986, p.502.
top2nota3
Vocino, Contributo alle teorie del beneficio d'inventario, Milano, 1942, p.258; Capozzi, Successioni e donazioni, Mlano, 2002, p.188.
top3Bibliografia
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
- NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969
- SANTARCANGELO, La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale , Milano, 1985
- VOCINO, Contributi alla dottrina del beneficio d'inventario, Milano, 1942