Natura giuridica del vincolo di indisponibilità (cessione dei beni ai creditori)



Ai sensi del I° comma dell'art. 1980 cod.civ. , una volta stipulata la cessione dei beni ai creditori il debitore perde la possibilità di disporre dei beni che ne sono oggetto. Questo non implica una parallela perdita di titolarità (non avendo la cessio bonorum efficacia traslativa), importando unicamente l'inefficacia degli atti di disposizione eventualmente posti in essere dal debitore su detti beni (cfr. anche il modo di disporre dell'art. 2649 cod.civ. , in tema di trascrizione) nota1.

Poiché il contratto di cessione dei beni ai creditori si sostanzia nell'attribuzione ai cessionari di un potere di disposizione finalizzato alla liquidazione ed al riparto, il debitore cedente conserva la titolarità e l'esercizio diretto delle azioni relative alle attività cedute, che può espletare anche nei rapporti interni della cessione (quando ciò non implichi contrasto d'interessi con i cessionari), senza che l'esercizio di tali azioni comporti la necessità del litisconsorzio dei creditori cessionari. (Cass.Civ., Sez. III, 3827/1982).

Qual è la natura giuridica del vincolo di indisponibilità in esame?

Si discute, in particolare, se esso possieda natura reale (o esterna) oppure semplicemente obbligatoria (vale a dire meramente interna). I fautori della tesi della rilevanza esteriore del vincolo fanno leva sul modo di disporre dell'art. 2649 cod.civ. nota2. Esso prescrive infatti che, in esito all'effettuazione della formalità di trascrizione del contratto, "non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta". Dubbi si pongono comunque sulla qualificazione giuridica dell'atto posto in essere in violazione del vincolo. A fronte di chi parla di mera inefficacia nota3; si pone la tesi secondo la quale il difetto di legittimazione non potrebbe non importare la più grave sanzione della nullità nota4.

Prevale, soprattutto in giurisprudenza (cfr. Cass.Civ., Sez. III, 5464/1991), l'opinione secondo la quale si tratterebbe di un vincolo avente portata semplicemente interna o obbligatoria. L'atto di disposizione del bene oggetto di cessione posto in essere dal debitore sarebbe comunque valido ed efficace. I creditori potrebbero soltanto avanzare domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni nota5.

E' prospettabile una teoria composita, che tenga presente la natura del rapporto e del diritto oggetto di cessione. Effettivamente, in relazione a diritti di credito o a rapporti obbligatori, sembra difficile sostenere l'efficacia reale del vincolo di indisponibilità, che urterebbe contro i principi generali in tema di circolazione dei beni. La stessa conclusione non vale tuttavia in materia di diritti reali immobiliari, stante il riferito modo di disporre dell'art. 2649 cod. civ., che appositamente disciplina l'aspetto afferente alla trascrizione. Quanto poi, in quest'ultimo caso, alle conseguenze della violazione del vincolo non v'è alcun bisogno di scomodare le categorie dell'inefficacia o della nullità. E' sufficiente evocare i principi in materia di dichiaratività della trascrizione. L'atto di disposizione posto in essere dal debitore sarà così semplicemente inopponibile ai creditori che abbiano trascritto la cessione nota6.

Note

nota1

La funzione del vincolo è di garantire che la destinazione dei beni alla liquidazione non subisca pregiudizi: Francario, voce Vincoli di indisponibilità, in Enc.giur.Treccani, 1989, p.1.
top1

nota2

In questo senso Spinelli, Le cessioni liquidative, vol.II, Napoli, 1962, p.82.
top2

nota3

Nicolò, La trascrizione, vol.II, Milano,1973, p.101.
top3

nota4

Ferri, La trascrizione immobiliare, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, vol.VI, Bologna-Roma, 1977, p.25.
top4

nota5

Iudica, voce Cessione dei beni ai creditori, in Dig.disc.priv., vol.IV, Torino, 1988, p.283 e Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p.553.
top5

nota6

In questo senso Vassalli, La cessione dei beni ai creditori, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XIII, Torino, 1985, p.414.
top6

Bibliografia

  • FERRI, ZANELLI, Della trascrizione (Artt.2643-2696), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXI, 1977
  • FRANCARIO, Vincoli di indisponibilità, Enc.giur. Treccani, 1989
  • IUDICA, Cessione dei beni ai creditori, Dig.disc.priv., II, 1988
  • NICOLO', La trascrizione, Milano, I, 1973
  • SPINELLI, Le cessioni liquidative, Napoli, I, 1959
  • VASSALLI, La cessione dei beni ai creditori, Torino, Trattato Rescigno, XIII, 1985

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Natura giuridica del vincolo di indisponibilità (cessione dei beni ai creditori)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti