Natura giuridica del diritto dell'istituito nella sostituzione fedecommissaria: proprietà temporanea



Il diritto dell'istituito incapace nella sostituzione fedecommissaria è peculiarmente strutturato. Dall'esame delle disposizioni che si riferiscono all'istituto emergono specifici caratteri. Una volta venuto meno il disponente, la chiamata è immediatamente operativa in favore dell'istituito. Soltanto nel tempo che segue la morte di quest'ultimo (semprechè la cura in suo favore sia stata effettivamente prestata) il sostituito potrà essere considerato a propria volta chiamato. La delazione a favore di costui non retroagirà al momento dell'apertura della successione del disponente (dal quale pure promana), ma seguirà cronologicamente alla morte dell'istituito. Costui, d'altronde, non potrà lasciare come eredi in relazione ai beni di cui al fedecommesso i propri successibili, se non nel caso di premorienza a lui del sostituito.

Premessi questi aspetti, gli interpreti si sono cimentati con vari esiti sul tema della natura giuridica del diritto spettante all'istituito, concepito come proprietà ora fiduciaria, ora temporanea, ora risolubile, a tacere di chi ha addirittura prospettato la riconducibilità della situazione soggettiva non già alla proprietà, bensì al mero usufrutto, stante il modo di disporre dell'art. 693 cod.civ. , il quale espressamente richiama per l'istituito la normativa dettata dal codice per l'usufruttuario nota1

Quanto alle tesi che si riferisce alla natura fiduciaria del diritto dell'istituito nota2, è sufficiente notare come la fiducia sia imperniata sul rapporto tra fiduciante e fiduciario in base al quale il secondo riceve dal primo l'incarico di compiere una determinata attività relativamente all'investitura reale che gli viene attribuita. Nulla di tutto ciò nell'ipotesi in esame. Ciò non soltanto perchè, soprattutto in esito alla riforma del 1975, l'istituito non può certo essere definito in chiave di fiduciario del testatore, bensì per l'assorbente considerazione secondo la quale alla morte dell'istituito l'effetto traslativo in favore del sostituito si produce automaticamente, senza che l'istituito debba adempiere ad alcun compito di natura fiduciaria nota3.

La natura temporanea della proprietà dell'istituito è stata dedotta dal termine finale coincidente con la morte dell'istituito, a far tempo dal quale si incardinerebbe il diritto in capo al sostituito nota4. L'impostazione, che indubbiamente coglie un importante aspetto descrittivo dell'istituto, non pare tuttavia esaurirne l'intima essenza. Ciò non tanto sulla scorta dell'obiezione che pure è stata sollevata relativamente alla contrarietà della situazione rispetto alla regola di cui all'art.637 cod.civ. , vale a dire al principio secondo il quale semel heres semper heres, quanto piuttosto perchè l'esito predetto non è necessario. Nell'ipotesi infatti di premorienza del sostituito rispetto all'istituito il lascito fedecommesso seguirà le vie ordinarie dell'attribuzione agli eredi dell'istituito. E' proprio sulla scorta di quest'ultima notazione che appare preferibile accogliere l'impostazione di chi ha fatto riferimento ad una proprietà risolubile nota5. Più in particolare, la proprietà che viene a trovarsi in capo all'istituito in esito all'apertura della successione spetterà al sostituito nell'ipotesi in cui il primo venga meno in un tempo precedente la morte del secondo ed a condizione che quest'ultimo si sia assunto la cura e l'assistenza dell'istituito incapace. E' chiaro che questo meccanismo introduce una dinamica condizionale regolata dalla legge, avente caratteristiche di irretroattività nota6.

L'osservazione è importante. E' proprio in base ad essa, vale a dire in forza del difetto di retroazione degli effetti della sostituzione, che si può sostenere la sostanziale inutilità dell'intera diatriba. A quale fine incasellare infatti il diritto dell'istituito nell'ambito della proprietà risolubile? Non certo per farne discendere gli effetti specifici e tipici del meccanismo condizionale, in primis quello della retroattività reale. Neppure per farne salve le peculiarità afferenti la tutela dell'aspettativa, dal momento che la legge disciplina le condizioni alle quali può essere alienato o ipotecato dall'istituito il bene fedecommesso (sia pure con la cospicua eccezione del problema della cedibilità del diritto al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 694 cod.civ. apri sotto la condizione della premorienza del sostituito). Nè appare applicabile la finzione di avveramento di cui all'art. 1359 cod.civ. . E' per tale motivo che parrebbe preferibile concludere nel senso che il diritto dell'istituito è sui generis strutturato, senza che possa in modo del tutto appropriato risolversi in una figura specifica di proprietà, strettamente dipendendo dalla natura della vocazione fedecommissaria. In altri termini non è la qualità del diritto che rileva, ma la qualità della delazione fedecommissaria che informa di sè il diritto.

Note

nota1

In particolare riconosce una stretta affinità dell'istituto fedecommissario con l'usufrutto, testualmente riconosciuta dall'art.693 cod.civ. il Butera, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni , in Il codice civile commentato, Torino, 1940, p.400. Contra si è osservato (Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Arttt. 679-712) , in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.272; Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.536) come l'istituito sia titolare di poteri sicuramente non spettanti all'usufruttuario, primo fra tutti quello di eventualmente alienare o ipotecare i beni fedecommessi alle condizioni di cui all'art. 694 cod.civ. , per cui il rinvio disposto dall'art.693 cod.civ. deve essere letto in chiave di interpretazione analogica.
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nota2

Così Gianturco, Delle fiducie nel diritto civile italiano, in Opere giuridiche, vol. I, Roma, 1947, p.20, il quale enfatizzava l'obbligo facente capo all'istituito di conservare i beni fedecommessi onde restituirli al sostituito. Per una critica della costruzione cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.576, il quale rileva come nel diritto romano il fedecommesso avesse natura obbligatoria: il testatore si rivolgeva all'istituito il quale veniva incaricato di trasmettere i beni al sostituito.
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nota3

Ricca, voce Fedecommesso, in Enc.dir., p.125.
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nota4

Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952, p.316; Piras, La sostituzione fedecommissaria nel diritto civile italian o, Milano, 1952, p.30; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.1155.
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nota5

Talamanca, op.cit., p.274; Benedetti, Delle sostituzioni, in Comm.al dir. di fam., vol.V, Padova, 1992, p.217.
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nota6

Capozzi, op.cit., p.577.
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Bibliografia

  • BENEDETTI, Delle sostituzioni, Padova, Comm. al dir. di famiglia, vol. V, 1992
  • BUTERA, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, Torino, Il codice civile italiano commentato, 1940
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GIANTURCO, Delle fiducie nel diritto civile italiano, Roma, Opere giuridiche , I, 1947
  • PIRAS, La sostituzione fedecommissaria nel diritto civile italiano,, Milano, 1952
  • RICCA, Fedecommesso, Enc. dir., XVII, 1968
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978

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