Nascita e morte della persona fisica



Vanno annoverati tra i fatti giuridici naturali la nascita e la morte della persona fisica. La prima ne determina l'insorgenza della capacità giuridica, la seconda, inversamente, ne segna l'estinzione. Alla morte della persona fisica si collegano effetti di notevole rilevanza, quali ad esempio l'apertura della successione ai sensi dell'art. 456 cod.civ. nota1 .

Note

nota1

Cfr.Allara, Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici, Torino, 1999, p.108.
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Bibliografia

  • ALLARA, Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici, Torino, 1999

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