Mutuo ipotecario finalizzato all’acquisto immobiliare: sospensione del pagamento delle rate

Recentemente, in considerazione della proliferazione di rapporti di lavoro “precari” (contratti a termine, a progetto, ecc.) alcune Banche hanno elaborato contratti di mutuo che consentano l’erogazione anche a soggetti che potrebbero rischiare periodi di inattività. Così, il contratto può prevedere la sospensione dei pagamenti per un periodo di tempo (sei mesi, un anno); oppure può essere abbinato a polizze assicurative, in modo che se il mutuatario, causa la interruzione del suo rapporto di lavoro, non fosse in condizione di pagare le rate, tale obbligo sia assolto dalla compagnia di assicurazione.
La “legge finanziaria 2008” prescrive di inserire nei contratti di mutuo la possibilità di sospendere, per più periodi semestrali, il pagamento delle rate su richiesta del cliente. Gli interessi maturati nel corso del periodo di sospensione saranno saldati insieme alle rate successive, nel momento in cui il mutuatario ricomincerà ad eseguire i rimborsi, o saranno conguagliati al termine dell’ammortamento.
Molti contratti di mutuo prevedono altresì la possibilità per il cliente di chiedere la modifica della durata del mutuo: in questi casi, il rapporto di mutuo durerà di più (o di meno) rispetto alla durata inizialmente convenuta, con il risultato di poter variare in modo conseguente l’importo delle singole rate.

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