Mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti



La tutela di chi ha concluso un contratto a prestazioni corrispettive si estrinseca anche nel rendere legittima la sospensione dell'esecuzione della prestazione quando vi sia semplice pericolo di inadempimento dell'altra parte (art. 1461 cod.civ. ) nota1.

L'art. 1461 cod.civ.  viene considerato come complemento della protezione accordata dall'art. 1460 cod.civ. : entrambe le norme sarebbero comunque espressione del principio inadimplenti non est adimplendum. L'eccezione di inadempimento riguarderebbe i contratti deducenti prestazioni da effettuarsi ad una medesima scadenza, mentre la cautela qui in esame si riferirebbe ai contratti deducenti prestazioni che devono essere effettuate a scadenze diverse (Cass. Civ. Sez. II, 3713/96 ; Cass. Civ. Sez. II, 1032/95 ) nota2. Così, ad esempio, il venditore può astenersi dal consegnare la cosa se le condizioni patrimoniali del compratore sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento del prezzo (pur quando questo dovesse esser versato in un tempo successivo). Non si tratta, come per il caso dell'eccezione di inadempimento, di non effettuare la prestazione se a propria volta l'altra parte non la effettua; si tratta piuttosto di prevenire la possibilità che, una volta effettuata la prestazione, l'altra parte, a causa della propria situazione patrimoniale, non sia in grado di ricambiare altrettanta condotta. Quanto detto chiarisce come l'ambito di applicazione del rimedio in esame sia potenzialmente più vasto rispetto a quello dell'eccezione di inadempimento. Esso può venir praticato anche quando la prestazione di chi intende avvalersene debba essere eseguita in un momento anteriore rispetto alla controprestazione nota3.

In altre parole, lo strumento del mutamento delle condizioni patrimoniali ex art. 1461 cod.civ.  è volto a prevenire un inadempimento anche soltanto potenziale, pur considerando che il pericolo deve essere manifesto ed attuale (Cass. Civ. Sez. II, 4835/88 ). Ciò è provato dal fatto che, nell'ipotesi in cui venga prestata idonea garanzia dall'altro contraente, come recita la norma in considerazione, esso cessa di essere legittimamente praticabile. E' evidente che, se l'altro contraente presta tale garanzia, cessa il pericolo che la prestazione non sia conseguita e la sospensione non ha alcuna giustificazione.

Circa il mutamento delle condizioni patrimoniali "tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione", non v'è bisogno che esse configurino un vero e proprio stato di insolvenza quale quello di cui all'art. 5 l.f.  (che legittima la dichiarazione di fallimento) e che si risolve nell'impossibilità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni nota4.

Si noti che di insolvenza parla anche l'art. 1186 cod.civ. , che dispone la decadenza dal beneficio del termine per il debitore insolvente o che abbia diminuito per fatto proprio le garanzie nota5. Occorre in ogni caso ribadire che il pericolo deve essere considerato attuale e non puramente teorico (Cass. Civ. Sez. I, 12011/93 ), diversamente atteggiandosi la condotta del contraente che sospende l'effettuazione della propria prestazione come vero e proprio inadempimento (Cass. Civ. Sez. II, 4835/88 ).

Note

nota1

Si tratta di un vero e proprio strumento di autotutela concessa alla parte. Tra gli altri Bigliazzi Geri, Della risoluzione per inadempimento, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1988, p.58; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.959.
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nota2

V. Luminoso, I contratti tipici e atipici, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.990.
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nota3

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.316, infatti sottolinea il carattere cautelare di tale rimedio, adottabile "anche in danno dell'equilibrio contrattuale".
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nota4

Cfr. Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.835.
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nota5

Come precisa Tamponi, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1538, "l'insolvenza di cui all'art. 1186 denuncerebbe l'impossibilità per il debitore, di far fronte con regolarità ai propri impegni, e l'altra parte si troverebbe dunque dinanzi alla quasi certa prospettiva di non conseguire la prestazione alla quale ha diritto. Il mutamento cui ha riguardo l'art. 1461 costituisce invece una situazione che dà luogo ad un "evidente pericolo", ma non ancora ad una quasi sicura prospettiva di dissesto del contraente nei cui confronti viene applicata la sospensione". Analogamente Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.354.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • BIGLIAZZI GERI, Della risoluzione per inadempimento: art. 1460 - 1462, Bologna, 1988
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, Torino, I contratti in generale, II, 1999

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