Multiproprietà: diritto di recesso dell'acquirente



L'art. 73 del D. Lgs. 206/05 attribuisce all'acquirente di un diritto che assicura il godimento turnario di un immobile un diritto di recesso ad libitum, senza che vi sia bisogno di motivazione alcuna, da esercitarsi da parte dell'acquirente entro quattordici giorni naturali e consecutivi" "dalla data della conclusione del contratto. Il prosieguo della disposizione contiene prescrizioni sulle modalità di computo del dies a quo del termine per recedere.

Le modalità di esercizio del diritto di recesso sono contenute nell'art. 74 del D. Lgs. 206/05. Risulta indispensabile la "comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che assicuri la prova della spedizione anteriore alla scadenza del periodo di recesso, alla persona indicata nel contratto o, in mancanza, all'operatore". Che cosa dire dell'ipotesi in cui esista la predetta prova della spedizione della dichiarazione di recesso entro il termine di legge, ma la stessa mai sia pervenuta al destinatario? Il tenore della disposizione è tale da indurre la conclusione in base alla quale ciò che conta è unicamente dar conto dell'intervenuta spedizione e non già della avvenuta ricezione. In altri termini la dichiarazione non si configurerebbe come avente natura recettizia. nota1.

Poichè ai sensi del III comma della norma in esame l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore pone fine all'obbligo di dar corso al contratto, si comprende come costui "non sostiene alcuna spesa, non è tenuto a pagare alcuna penalità, nè è debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso prima del recesso" (IV comma art.74 cit.).

L'art.75 del D. Lgs. 206/05 contempla l'eventualità del versamento di acconti, ciò che è assolutamente proibito. Risulta infatti "vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso...".

Cosa accade ai contratti accessori (es. quelli stipulati per finanziare l'operazione di acquisto) qualora venga esercitato il diritto di recesso? La risposta è fornita dall'art.77 del D. Lgs. 206/05, ai sensi del quale "l'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio." L'ipotesi sarà partitamente assunta in considerazione:

Note

nota1

Sotto questo profilo va rilevata la differenza rispetto al previgente testo del V comma dell'art. 73 il quale descriveva nel dettaglio le modalità di esercizio del diritto di recesso. Ciò avveniva dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione doveva essere sottoscritta dall'acquirente ed essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa poteva essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che fosse confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. Più non sono state riprodotte analoghe prescrizioni, onde ci si può fondatamente domandare se si possa prescindere da qualsiasi elemento volto a dar conto dell'effettivo ricevimento della dichiarazione di recesso al destinatario della stessa.
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