Morte di uno dei soci: scelta dei superstiti di sciogliere l'intera società
Venuto meno uno dei soci di una società semplice (ma la situazione è estensibile ad ogni società a base personale) gli altri possono, nell'ambito delle alternative poste dall'art.
2284 cod. civ. ,
decidere di sciogliere la compagine sociale . In tale eventualità agli eredi del socio defunto compete
il diritto alla liquidazione della partecipazione sociale già facente capo all'ereditando. Nel corso della disamina che segue metteremo a fuoco l'oggetto e la consistenza di tale diritto, con speciale riferimento alla fase della liquidazione.
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